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FONTE:
Costituzioni straniere contemporanee, vol. I, a cura di Paolo Biscaretti di Ruffia,
Giuffrè, Milano 1989
Si ringrazia la casa editrice Giuffrè per la disponibilità.
Queste Province sono: Anversa, Brabante, Fiandra occidentale, Fiandra orientale, Hainaut, Liegi, Limburgo, Lussemburgo, Namur.
Spetta alla legge suddividere, se ne è il caso, il territorio in un numero maggiore di Province.
Una legge può sottrarre certi territori, di cui fissa i confini, alla suddivisione in Province; può farli dipendere direttamente dal Potere Esecutivo e sottoporli ad un proprio statuto.
Tale legge dev'essere approvata a maggioranza dei voti in ciascun
gruppo linguistico di ognuna delle Camere, a condizione che la
maggioranza dei membri di ciascun Gruppo si trovi riunita e che
il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici
raggiunga i due terzi dei voti espressi.
Art. 2. - Le suddivisioni delle Province non possono essere
stabilite che dalla legge.
Art. 3. - I confini dello Stato, delle Province e dei Comuni
non possono essere cambiati o rettificati se non mediante una
legge.
Art. 3-bis. - raggiunto il 24 dicembre 1971. Il Belgio
comprende quattro Regioni linguistiche: la Regione di lingua
francese, la Regione di lingua olandese (néerlandaise),
la Regione bilingue di Bruxelles Capitale e la Regione di
lingua tedesca. Ogni Comune del Regno fa parte di una di queste
Regioni linguistiche. I confini delle quattro Regioni non possono
essere cambiati o rettificati se non con una legge approvata a
maggioranza dei voti in ciascun Gruppo linguistico di ognuna delle
Camere, a condizione che la maggioranza dei membri di ciascun
Gruppo sia riunita e purché il totale dei voti positivi
emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti
espressi.
Art. 3.-ter. - [aggiunto il 24 dicembre 1970 ed emend. nel luglio 1980]. Il Belgio comprende tre Comunità: la Comunità francese, la Comunità fiamminga e la comunità germanofona.
Ogni Comunità ha le attribuzioni che le sono riconosciute
dalla Costituzione e dalle leggi emanate in forza della medesima.
Art. 4. - La qualità di cittadino belga si ottiene, si conserva e si perde secondo le norme stabilite dalla legge civile.
La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti
politici stabiliscono quali sono, oltre a tale qualità,
le condizioni necessarie per l'esercizio dei diritti stessi.
Art. 5. - La naturalizzazione è concessa dal Potere
Legislativo. Solo la grande naturalizzazione assimila lo straniero
al belga per l'esercizio dei diritti politici.
Art. 6. - Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini.
I belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono
venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni
che possono essere stabilite da una legge in casi particolari.
Art. 6-bis. - [aggiunto il 24 dicembre 1970].
II godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti
ai belgi dev'essere assicurato senza discriminazione. A tal fine,
le leggi e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le
libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche.
Art. 7. - La libertà individuale è garantita.
Nessuno può essere garantito se non nei casi previsti dalla
legge nelle forme che essa prescrive. Salvo i casi di flagrante
delitto, nessuno può essere arrestato se non in forza di
un'ordinanza motivata del giudice, che dev'essere notificata al
momento dell'arresto, o al più tardi entro ventiquattr'ore.
Art. 8. - Nessuno può essere sottratto, contro la
sua volontà, al giudice che la legge gli assegna.
Art. 9. - Nessuna pena può essere stabilita né
applicata se non in virtù di una legge.
Art. 10. - Il domicilio è inviolabile; nessuna perquisizione può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.
Art. 11. - Nessuno può essere privato di una sua
proprietà se non per causa di pubblica utilità,
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e previo un equo e
preventivo indennizzo.
Art. 12. - La pena della confisca dei beni non può
essere istituita.
Art. I3. - È abolita la morte civile; essa non può
essere ristabilita.
Art. 14. - La libertà dei culti, quella del loro
pubblico esercizio così come la libertà di manifestare
le proprie opinioni in ogni materia sono garantite, salvo la repressione
dei delitti commessi in occasione dell'uso di tali libertà.
Art. 15. - Nessuno può essere costretto a partecipare
in qualsiasi maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né
ad osservare i giorni di riposo.
Art. 16. - Lo Stato non ha il diritto d'intervenire né nella nomina, né nell'insediamento dei ministri di un qualsiasi culto, né di vietare agli stessi di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in quest'ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazioni.
Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, quando ne sia il caso.
Art. 17. - L'insegnamento è libero; è vietata ogni misura preventiva; la repressione dei delitti può essere disciplinata solo dalla legge.
L'istruzione pubblica impartita a spese dello Stato è
ugualmente regolata per legge.
Art. 18. - La stampa è libera; la censura non potrà mai essere instaurata; non si possono esigere cauzioni dagli scrittori editori o stampatori.
Se l'autore è conosciuto ed è domiciliato in Belgio,
l'editore, lo stampatore o il distributore non possono essere
perseguiti.
Art. 19. - I belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi, conformandosi alle leggi che possono disciplinare
l'esercizio di tale diritto, senza tuttavia sottoporlo ad un'autorizzazione
preventiva. Tale disposizione non si applica alle riunioni all'aria
aperta, che restano interamente sottoposte alle leggi di polizia.
Art. 20. - I belgi hanno il diritto di associarsi; tale
diritto non può essere sottoposto ad alcun provvedimento
preventivo.
Art. 21. - Ognuno ha il diritto di inviare alle autorità pubbliche petizioni firmate da una o più persone. Soltanto le autorità costituite hanno il diritto d'inviare petizioni in nome collettivo.
Art. 22. - Il segreto epistolare è inviolabile.
La legge stabilisce quali sono gli agenti responsabili della violazione
della segretezza della corrispondenza affidata al servizio postale.
Art. 23. - L'impiego delle lingue usate in Belgio è
facoltativo; non può essere regolato che dalla legge,
e soltanto per gli atti dell'autorità pubblica e per gli
affari giudiziari.
Art. 24. - Non è necessaria alcuna autorizzazione
preventiva per iniziare dei procedimenti giudiziari contro i funzionari
pubblici, per fatti relativi alla loro sfera di competenza, salvo
quanto è stabilito ai riguardi dei ministri.
Art. 25. - Tutti i poteri emanano dalla Nazione.
Essi sono esercitati nel modo stabilito dalla Costituzione.
Art. 25-bis. [aggiunto il 20 luglio 1970]. L'esercizio
di determinati poteri può essere attribuito da un trattato
o da una legge ad istituzioni di diritto internazionale pubblico.
Art. 26. - Il potere legislativo è esercitato collettivamente
dal Re, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.
Art. 26-bis. - [aggiunto nel luglio 1980]. Le leggi adottate in esecuzione dell'art. 107-quater stabiliscono il valore giuridico delle norme emanate dagli organi che esse creano nelle materie da esse stesse determinate.
Esse possono conferire agli organi stessi il potere di emanare
dei decreti aventi forza di legge nelle materie e secondo le modalità
da esse stesse stabilite.
Art. 27. [emend. il 15 ottobre 1921]. L'iniziativa spetta
ad ognuno dei tre rami del Potere Legislativo.
Art. 28. - [emend. nel luglio 1980]. L'interpretazione delle
leggi in modo obbligatorio per tutti non può essere compiuta
se non con una legge. L'interpretazione dei decreti in modo obbligatorio
per tutti non può essere compiuta se non con un decreto.
Art. 29. - Al Re spetta il potere esecutivo, così
come è regolato dalla Costituzione.
Art. 30. - Il potere giudiziario è esercitato dalle
corti e dai tribunali. Le sentenze e le ordinanze sono eseguite
in nome del Re.
Art. 31. - Gli interessi esclusivamente comunali o
provinciali sono regolati dai Consigli comunali e provinciali,
secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 32. - I membri delle due Camere rappresentano la Nazione,
e non soltanto la Provincia o la parte di Provincia che li ha
eletti.
Art. 32-bis. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Per i casi
stabiliti dalla Costituzione, i membri eletti di ciascuna Camera
sono suddivisi in un Gruppo linguistico francese e in un Gruppo
linguistico olandese, nel modo stabilito dalla legge.
Art. 33. - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia,
ogni Camera si riunisce in comitato segreto, su domanda del suo
Presidente o di dieci membri. Essa decide in seguito, a maggioranza
assoluta, se la seduta deve essere ripresa in pubblico sullo stesso
argomento.
Art. 34. - Ogni Camera verifica i poteri dei suoi membri
e giudica le contestazioni che sorgono a tale proposito.
Art. 35. - Non si può essere contemporaneamente
membro delle due Camere.
Art. 36. - [emend. il 7 settembre 1873]. Il membro di una
delle due Camere, nominato dal Governo a qualsiasi altra funzione
retribuita diversa da quella di ministro, e che l'accetta cessa
immediatamente di essere membro di una delle Camere e riprende
le sue funzioni solo in seguito ad una nuova elezione.
Art. 37. - Ad ogni sessione ognuna delle Camere nomina
il suo Presidente, i suoi Vicepresidenti e forma il suo Ufficio
di presidenza.
Art. 38. - Ogni risoluzione è approvata a maggioranza
assoluta dei voti, salvo quanto sarà stabilito dai regolamenti
delle Camere nei riguardi delle elezioni e presentazioni. In caso
di parità di voti la proposta messa in deliberazione è
respinta. Nessuna delle due Camere può prendere alcuna
deliberazione che non è presente la maggioranza dei suoi
membri.
Art. 38-bis. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Tranne che
per il bilancio o per le leggi che richiedono una maggioranza
speciale, una mozione motivata, firmata da almeno i tre quarti
dei membri di uno dei Gruppi linguistici e presentata dopo il
deposito della relazione e prima del voto finale in seduta pubblica,
può dichiarare che le disposizioni di un progetto o di
una proposta di legge, che viene indicata, sono tali da portare
grave danno alle relazioni tra le Comunità.
In questo caso, la procedura parlamentare è sospesa e la mozione e deferita al Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni, dà il suo parere motivato sulla mozione ed invita la Camera interessata a pronunciarsi su questo parere, oltre che sul progetto o la proposta eventualmente emendati.
Questa procedura può essere applicata una sola volta dai
membri di un Gruppo linguistico nei riguardi di uno stesso progetto
o di una stessa proposta di legge.
Art. 39. - I voti sono espressi ad alta voce o per alzata
e seduta; sull'insieme delle leggi si vota sempre per appello
nominale e ad alta voce. Le elezioni e le presentazioni di candidati
si fanno a scrutinio segreto.
Art. 40. - Ogni Camera ha il diritto d'inchiesta.
Art. 41. - Un progetto di legge non può essere
approvato da una delle Camere se non dopo essere stato votato
articolo per articolo.
Art. 42. - Le Camere hanno il diritto di emendare e di
suddividere gli articoli e gli emendamenti proposti.
Art. 43. - È vietato presentare personalmente delle
petizioni alle Camere. Ogni Camera ha il diritto di rinviare ai
ministri le petizioni che le sono inviate. I ministri sono tenuti
a dare delle spiegazioni sul loro contenuto ogni qual volta la
Camera lo esiga.
Art. 44. - Nessun membro di una delle due Camere può
essere perseguito o ricercato a causa delle opinioni o dei voti
espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 45. - Nessun membro delle due Camere, durante la sessione,
può essere perseguito o arrestato senza l'autorizzazione
della Camera di cui fa parte, salvo in caso di flagrante delitto.
Nessuna coercizione personale può essere operata contro
un membro di una delle due Camere durante la sessione, senza l'autorizzazione
sopraindicata. La detenzione o la traduzione in giudizio di un
membro di una delle due Camere è sospesa durante la sessione,
e per tutta la sua durata, se la Camera lo richiede.
Art. 46. - Ognuna delle Camere stabilisce con il proprio
regolamento il modo con il quale esercitare le sue attribuzioni.
Ogni elettore non ha diritto che ad un voto. Una legge potrà
attribuire il diritto di voto alle donne alle stesse condizioni.
Tale legge dovrà ottenere almeno i due terzi dei suffragi.
[Disposizione transitoria.-7 febbraio 1921. Sono ammesse al
diritto di voto, con i cittadini di cui all'art. 47 della Costituzione,
le donne che, trovandosi nelle condizioni prescritte da questo
articolo, appartengano ad una delle categorie enunciate dall'art.
2 della legge del 9 maggio 1919]*
.
Art. 48. - [emend. il 15 novembre 1920]. La legge disciplina
la costituzione dei collegi elettorali in ogni Provincia.
Per le elezioni si applica il sistema di rappresentanza proporzionale
determinato dalla legge. Il voto è obbligatorio
e segreto. Esso ha luogo in Municipio tranne le eccezioni da stabilirsi
per legge.
Art. 49. - [emend. il 28 luglio 1971]. §1. La Camera
dei rappresentanti conta 212 membri.
§2. Ogni circoscrizione elettorale conta tanti seggi quante volte il divisore nazionale entra nel numero corrispondente alla sua popolazione; il divisore nazionale si ottiene dividendo per 212 il numero corrispondente alla popolazione del Regno.
I seggi restanti sono attribuiti alle circoscrizioni che hanno la maggiore eccedenza di popolazione non ancora rappresentata.
§3. La ripartizione dei membri della Camera dei rappresentanti tra le circoscrizioni è attuata dal Re in rapporto con la popolazione. A tale scopo, ogni dieci anni viene fatto un censimento della popolazione, di cui Egli pubblica i risultati nel termine di sei mesi. Entro tre mesi dalla predetta pubblicazione il Re determina il numero di seggi attribuito ad ogni circoscrizione. La nuova ripartizione applicata a partire dalle elezioni generali seguenti.
§4. La legge determina le circoscrizioni elettorali; essa
stabilisce anche le condizioni richieste per essere elettore e
l'andamento delle operazioni elettorali.
Art. 50. - [emend. il 15 novembre 1920]. Per essere eleggibile
bisogna:
Non può essere richiesta alcun'altra condizione di eleggibilità.
Art. 5l. [emend. il 15 ottobre I921]. I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti per quattro anni.
La Camera si rinnova ogni quattro anni.
Art. 52. - [emend. il 15 novembre 1920]. Ogni membro della
Camera dei rappresentanti gode di un'indennità annua di
12.000 franchi.
Ha inoltre diritto alla circolazione gratuita su tutti i mezzi di comunicazione gestiti o dati in concessione dallo Stato.
La legge stabilisce i mezzi di trasporto che i rappresentanti possono usare gratuitamente al di fuori di quelli sopra citati.
Un'indennità annua, da imputare sulla dotazione destinata a coprire le spese della Camera dei rappresentanti, può essere assegnata al Presidente di tale Assemblea.
La Camera stabilisce l'ammontare delle trattenute che possono essere fatte sull'indennità, a titolo di contributo alle Casse di previdenza o di pensione, che la Camera stessa ritenga giusto istituire.
[Disposizione transitoria. 15 novembre 1920. La disposizione del primo comma dell'art. 52 è applicabile alla sessione 1919-1920]* .
Art. 53. - [emend. il 15 ottobre 1921]. Il Senato è composto:
1. Da membri eletti, in proporzione alla popolazione di ciascuna Provincia, in conformità all'art. 47. Le disposizioni dell'art. 48 sono applicabili all'elezione di questi senatori.
Questi membri sono designati dai senatori eletti in applicazione dei numeri 1 e 2 del presente articolo.
Per l'elezione dei senatori eletti in applicazione dei numeri
2 e 3 si applica il sistema di rappresentanza proporzionale stabilito
dalla legge.
[Disposizione transitoria. 15 ottobre 1921. Le donne ammesse
al diritto di voto per la Camera dei rappresentanti, assieme ai
cittadini di cui all'art. 47 della Costituzione, sono ugualmente
ammesse a partecipare all'elezione dei membri del Senato, prevista
al al n.1 dell'art. 53].
Art. 54. - [emend. il 7 settembre 1923]. Il numero dei senatori
eletti direttamente dal corpo elettorale è uguale alla
metà del numero dei membri della Camera dei rappresentanti.
Art. 55. - [emend. il 15 ottobre 1921]. I senatori sono eletti
per quattro anni. Il Senato è rinnovato completamente ogni
quattro anni.
Art. 56. - Per essere senatore occorre:
Art. 56-bis. [aggiunto il 15 ottobre 192I]. Per poter essere eletto senatore in applicazione del n. 1 dell'art. 53, bisogna inoltre appartenere ad una delle seguenti categorie:
[Disposizione transitoria. - 15 ottobre 1921. Il termine di cinque
anni per le categorie 14, 17, 18 e 19 e quello di tre anni della
categoria 16, sono portati a due anni per la prima applicazione
di queste disposizioni].
Art. 56-ter. - [aggiunto il 15 ottobre 1921 ed emend. l'11 giugno
1970]. I senatori eletti dai Consigli provinciali non possono
appartenere all'assemblea che li elegge, di averne fatto parte
nei due anni precedenti al giorno dell'elezione.
Art. 56-quater. - [aggiunto il 15 ottobre 1971]. In caso di scioglimento del Senato, il Re può sciogliere i Consigli provinciali.
L'atto di scioglimento contiene la convocazione degli elettori
provinciali entro quaranta giorni e dei Consigli provinciali entro
due mesi.
Art. 57. - [emend. il 15 ottobre 1921]. I senatori non ricevono
alcun compenso.
Essi hanno, però, il diritto di essere indennizzati delle spese; tale indennità è fissata in 4.000 franchi all'anno* .
Essi hanno diritto, inoltre, alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto gestiti o concessi dallo Stato.
La legge stabilisce i mezzi di trasporto che essi possono usare
gratuitamente oltre a quelli già indicati.
Art. 58. - [emend. il 7 settembre 1893]. I figli del Re, o,
in loro assenza, i principi belgi del ramo della Famiglia regnante
sono, di diritto, senatori all'età di 18 anni. Essi hanno
voto deliberante solo all'età di 25 anni.
Art. 59. - Ogni riunione del Senato che fosse tenuta fuori
del periodo di sessione della Camera dei rappresentanti sarebbe
nulla di pieno diritto.
In vista dell'applicazione dell'art. 107-quater, il Consiglio della Comunità francese ed il Consiglio della Comunità Fiamminga, così come i loro Esecutivi, possono esercitare le attribuzioni proprie rispettivamente della Regione vallone e della Regione fiamminga secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge.
Le leggi menzionate nei commi precedenti devono essere adottate con le maggioranze previste dall'art. 1°, ultimo capoverso.
§2. I Consigli della Comunità, ognuno per quanto lo concerne, regolamentano con decreto:
Una legge approvata colla maggioranza prevista nel § 1, 2° capoverso, stabilisce le materie culturali di cui al n. 1, così come le forme di cooperazione di cui al n. 3 del presente paragrafo.
§2-bis. I consigli delle Comunità, ciascuno per quanto lo concerne, regolano, con decreto, le materie personalizzabili (personnalisables) cosi come la cooperazione tra le Comunità e la cooperazione internazionale nelle materie stesse.
Una legge approvata colla maggioranza prevista dall'art.1°, ultimo capoverso, determina le materie personalizzabili, nonché le forme di cooperazione.
§3. Inoltre, i Consigli delle Comunità, ciascuno per quanto lo riguarda, regolano con decreti, escludendo il legislatore, l'impiego delle lingue per:
§4. I decreti emessi in applicazione del §2 hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, oltre che nei riguardi delle istituzioni esistenti nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale, che, a causa delle loro attività, devono essere considerate come appartenenti esclusivamente all'una od all'altra Comunità culturale.
I decreti, emessi in applicazione del §3, hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, eccetto per quanto riguarda:
- i Comuni o gruppi di Comuni contigui ad un'altra Regione linguistica e dove la legge prescrive o permette l'impiego di una lingua diversa da quella della Regione nella quale sono situati;
- i servizi la cui attività si estende al di là della Regione linguistica nella quale sono installati;
- le istituzioni nazionali e internazionali, designate dalla legge, la cui attività è comune a più di una Comunità culturale.
§4-bis. I decreti emanati in applicazione del §2-bis hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, cosi come - salvo che una legge approvata colla maggioranza prevista nell'art. 1°, ultimo capoverso, non disponga altrimenti - nei confronti delle istituzioni esistenti nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale che, a causa della loro organizzazione, debbano essere considerate come appartenenti esclusivamente all'una od all'altra Comunità.
§5. Il diritto d'iniziativa spetta all'Esecutivo ed ai membri del Consiglio.
§6. La legge stabilisce il credito globale che è messo a disposizione di ciascun Consiglio, il quale ne regola l'assegnazione per mezzo di un decreto.
Tale decreto è stabilito in funzione di criteri obiettivi fissati dalla legge. Dotazioni uguali sono fissate nelle materie che, per loro natura, non si prestano a criteri obiettivi. La legge determina, in funzione delle stesse norme, la parte di questi crediti che deve essere dedicata allo sviluppo dell'una o dell'altra cultura nel territorio di Bruxelles-Capitale.
§7. La legge stabilisce le misure idonee a prevenire ogni discriminazione per ragioni ideologiche e filosofiche.
§8. La legge organizza la procedura che mira a prevenire
e a regolare i conflitti tra la legge e i decreti, così
come tra i decreti.
Art. 59-ter. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Esiste un Consiglio
della Comunità culturale tedesca.
La legge stabilisce la sua composizione e la sua competenza.
Art. 50. - I poteri costituzionali del Re sono ereditari nella discendenza diretta, naturale e legittima di S. M. Leopoldo-Giorgio-Cristiano-Federico di Sassonia-Coburgo, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.
[aggiunto il 7 settembre 1843]. Decadrà dai
suoi diritti alla corona il principe che contrarrà matrimonio
senza il consenso del Re o di coloro che, in sua mancanza, esercitano
i suoi poteri nei casi previsti dalla Costituzione. Tuttavia egli
potrà essere esentato da questa decadenza dal Re o da coloro
che, in sua mancanza, esercitano i suoi poteri nei casi previsti
dalla Costituzione, e previa l'approvazione delle due Camere.
Art. 61. - [emend. il 7 settembre 1893]. In mancanza di discendenza
maschile di S. M. Leopoldo-Giorgio-Cristiano-Federico di Sassonia-Coburgo,
il Re potrà nominare il suo successore, col consenso delle
Camere, espresso con le modalità prescritte nell'articolo
seguente. Nel caso in cui nessuna nomina dovesse essere fatta
secondo le modalità seguenti, il trono sarà considerato
vacante.
Art. 62. - Il Re non può essere contemporaneamente
Capo di un altro Stato, senza il consenso delle due Camere. Nessuna
delle due Camere può deliberare su questo argomento se
non sono presenti almeno due terzi dei membri che la compongono,
e la deliberazione non è valida se non raccoglie almeno
i due terzi dei voti.
Art. 63. - La persona del Re è inviolabile; i suoi
ministri sono responsabili.
Art. 64. - Nessun atto del Re può avere effetto
se non è controfirmato da un ministro, che, con ciò,
se ne rende responsabile.
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi ministri.
Art. 66. - Egli conferisce i gradi nelle forze armate.
Nomina agli impieghi dell'amministrazione generale e delle
relazioni estere, tranne le eccezioni stabilite dalla legge. Egli
non nomina ad altri impieghi se non in forza di disposizioni espresse
di una legge.
Art. 67. - Egli redige i regolamenti e i decreti necessari
all'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere
le leggi stesse, né dispensare dalla loro esecuzione.
Art. 68. - Il Re comanda le forze armate di terra e di mare, dichiara la guerra, stipula i trattati di pace, di alleanza e di commercio. Ne dà comunicazione alle Camere non appena l'interesse e la sicurezza dello Stato lo consentano, aggiungendovi le comunicazioni del caso. I trattati di commercio e quelli che potrebbero imporre gravi oneri allo Stato o vincolare individualmente i belgi hanno effetto solo dopo avere ottenuto l'approvazione delle Camere.
Nessuna cessione, nessun cambio od aggiunta di territorio
può aver luogo se non in forza di una legge. In nessun
caso degli articoli segreti di un trattato possono annullare degli
articoli palesi.
Art. <69. - Il Re sanziona
e promulga le leggi.
Art. 70. - [emend. il 30 giugno 1969]. Le Camere si riuniscono di pieno diritto ogni anno, il secondo martedì di ottobre, a meno che non siano state riunite precedentemente dal Re.
Le Camere devono restare riunite ogni anno per almeno quaranta giorni.
Il Re proclama la chiusura della sessione.
Il Re ha il diritto di convocare le Camere in sessione straordinaria.
Art. 71. - Il Re ha il diritto di sciogliere le Camere,
sia simultaneamente, sia separatamente. L'atto di scioglimento
contiene la convocazione degli elettori entro quaranta giorni,
e delle Camere entro due mesi.
Art. 72. --Il Re può aggiornare le Camere. Tuttavia,
l'aggiornamento non può superare il termine di un mese,
né può essere ripetuto nella stessa sessione, senza
il consenso delle Camere.
Art. 73. --Egli ha il diritto di condonare o di ridurre
le pene stabilite dai giudici, salvo ciò che e stabilito
in relazione ai ministri.
Art. 74. - Egli ha il diritto di coniare moneta, in esecuzione
della legge.
Art. 75. - Egli ha il diritto di conferire titoli nobiliari,
senza potervi mai annettere alcun privilegio.
Art. 76. - Egli conferisce gli ordini militari, osservando
a tale riguardo ciò che la legge prescrive.
Art. 77. - La legge stabilisce la lista civile per la durata
di ciascun regno.
Art. 78. - Il Re non ha altri poteri che quelli che gli
attribuiscono formalmente la Costituzione e le leggi particolari
emanate sulla base della Costituzione stessa.
Art. 79. - Alla morte del Re, le Camere si riuniscono senza convocazione al più tardi entro il decimo giorno dopo quello del decesso. Se le Camere sono state sciolte precedentemente, e ne è stata fatta la convocazione nell'atto di scioglimento per un'epoca posteriore al decimo giorno, le vecchie Camere riprendono le loro funzioni fino alla riunione di quelle che devono sostituirle.
Se una sola Camera è stata sciolta, si segue la stessa norma per questa sola Camera.
A datare dalla morte del Re e fino a che il suo successore o il
reggente abbiano prestato giuramento, i poteri costituzionali
del Re sono esercitati, in nome del popolo belga, dai ministri
riuniti in Consiglio, e sotto la loro responsabilità.
Art. 80. - Il Re diventa maggiorenne all'età di diciotto anni compiuti.
Egli non può prendere possesso del trono senza aver prima
prestato solennemente, in seno alle Camere riunite, il seguente
giuramento: "Giuro di osservare la Costituzione e le leggi
del popolo belga, di mantenere l'indipendenza nazionale e l'integrità
del territorio".
Art. 81. - Se, alla morte del Re, il suo successore e minorenne,
le due Camere si riuniscono in una unica assemblea per provvedere
alla reggenza e alla tutela.
Art. 82. - Se il Re si trova nell'impossibilità
di regnare, i ministri, dopo aver fatto constatare tale impossibilità,
convocano immediatamente le Camere. Le Camere riunite provvedono
senza indugi alla tutela e alla reggenza.
Art. 83. - La reggenza non può essere conferita che ad una sola persona.
Il Reggente non entra in funzione se non dopo aver prestato il
giuramento prescritto dall'art. 80.
Art. 84. - Durante una reggenza non può essere apportato alcun cambiamento alla Costituzione.
Art. 85. - In caso di vacanza del trono, le Camere, deliberando
in comune, provvedono provvisoriamente alla reggenza, fino alla
riunione delle Camere integralmente rinnovate; tale riunione ha
luogo al più tardi entro due mesi. Le Camere nuove, deliberando
in comune, provvedono definitivamente alla vacanza.
Art. 86. - Nessuno può essere ministro se non sia
belga di nascita o abbia ricevuto la grande naturalizzazione.
Art. 86-bis. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Eccettuato
eventualmente il Primo Ministro, il Consiglio dei ministri conta,
in ugual numero, ministri di espressione francese e ministri d'espressione
olandese.
Art. 87. - Nessun membro della Famiglia reale può
essere ministro.
Art. 88. - I ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non ne sono membri.
Essi hanno diritto di accesso in ognuna delle due Camere e devono essere ascoltati quando lo domandano.
Le Camere possono richiedere la presenza dei ministri.
Art. 89. - In nessun caso l'ordine verbale o scritto del
Re può sottrarre un ministro alla propria responsabilità.
Art. 90. - La Camera dei rappresentanti ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti alla Corte di cassazione, che e l'unica ad avere il diritto di giudicarli, a Sezioni unite, salvo ciò che sarà stabilito dalla legge per quanto riguarda l'esercizio dell'azione civile della parte lesa ed i crimini e delitti che i ministri avessero commesso fuori dello esercizio delle loro funzioni.
Una legge stabilirà i casi di responsabilità, le
pene da infliggere ai ministri e il modo di procedere contro di
loro, sia su accusa promossa dalla Camera dei rappresentanti,
sia su richiesta a procedere delle parti lese.
Art. 91. - Il Re non può concedere la grazia al
ministro condannato dalla Corte di cassazione se non su richiesta
di una delle due Camere.
Art. 91-bis. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Il Re nomina e revoca i Segretari di Stato.
Questi sono membri del Governo. Non fanno parte del Consiglio dei ministri. Sono aggregati ad un ministro.
Il Re stabilisce le loro attribuzioni ed i limiti nei quali possono ricevere la controfirma.
Le disposizioni costituzionali che riguardano i ministri sono
loro applicabili, ad eccezione degli artt. 79, terzo capoverso,
82 e 86-bis.
Art. 92. - Le contestazioni che hanno per oggetto dei diritti
civili sono esclusivamente di competenza dei tribunali.
Art. 93. - Le contestazioni che hanno per oggetto dei diritti
politici sono di competenza dei tribunali, salvo le eccezioni
stabilite dalla legge.
Art. 94. - Nessun tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa
può essere creata se non in forza di una legge. Né
possono essere creati commissioni o tribunali straordinari, sotto
qualsiasi denominazione.
Art. 95. - Vi è per tutto il Belgio una sola Corte di cassazione.
Tale Corte non si occupa del merito delle questioni trattate,
tranne che nel giudizio dei ministri.
Art. 96. - Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno
che tale pubblicità sia pericolosa per l'ordine pubblico
od il buon costume; in tal caso, il tribunale lo dichiara con
una sentenza. In materia di delitti politici e di stampa, all'unanimità
può decidersi che le udienze si svolgano a porte chiuse.
Art. 97. - Ogni sentenza è motivata. Viene
emessa in udienza pubblica.
Art. 98. - La giuria è istituita per tutte le cause
penali e per i reati politici e di stampa.
Art. 99. - I giudici di pace e i giudici dei tribunali sono nominati direttamente dal Re.
I consiglieri delle Corti d'appello, e i presidenti e i vicepresidenti dei tribunali di prima istanza dei rispettivi distretti, sono nominati dal Re, su due liste doppie, presentate l'una da tali Corti e l'altra dai Consigli provinciali.
I consiglieri della Corte di cassazione sono nominati dal Re, su due liste doppie, presentate l'una dal Senato e l'altra dalla Corte di cassazione.
In questi due casi, i candidati segnati in una lista possono figurare anche nell'altra. Tutte le presentazioni sono rese pubbliche almeno quindici giorni prima della nomina.
Le Corti scelgono nel loro seno i propri presidenti e vicepresidenti.
Art. 100. - I giudici sono nominati a vita. Nessun giudice
può essere privato del suo posto o sospeso se non con una
sentenza. Il trasferimento di un giudice può avvenire soltanto
in seguito ad una nuova nomina e col suo consenso.
Art. 101. - Il Re nomina e revoca i funzionari del pubblico
ministero presso le Corti e i tribunali.
Art. 102. - Il trattamento dei membri dell'ordine giudiziario
è stabilito per legge.
Art. 103. - Nessun giudice può accettare dal Governo
l'incarico di svolgere delle funzioni remunerate, a meno che egli
non eserciti tali funzioni gratuitamente e salvo i casi d'incompatibilità
stabiliti dalla legge.
Art. 104. - [emend. l'11 giugno 1970]. In Belgio vi sono cinque Corti d'appello:
5. quella di Mons, nella cui competenza rientra la Provincia
di Hainaut.
[Disposizione transitoria. Una legge stabilirà la data di entrata in vigore dell'art. 104 e regolamenterà la sua esecuzione. Il progetto di legge dovrà essere depositato all'Uffcio di Presidenza delle Camere legislative entro due anni dalla promulgazione del presente articolo.
Il testo attuale resterà in applicazione fino al momento
dell'entrata in vigore della suddetta legge].
Art. 105. - [emend. il 21 aprile 1970]. Leggi particolari regolano la organizzazione dei tribunali militari, le loro attribuzioni, i diritti e gli obblighi dei membri di tali tribunali, e la durata delle loro funzioni.
Vi sono dei tribunali di commercio nelle sedi stabilite dalla legge.
La stessa legge regola la loro organizzazione, le loro attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni dei medesimi.
La legge disciplina anche l'organizzazione delle giurisdizioni
del lavoro, le loro attribuzioni, le modalità di nomina
dei loro membri e la durata delle funzioni dei medesimi.
Art. 106. - La Corte di cassazione si pronuncia sui conflitti
di attribuzione secondo la procedura stabilita dalla legge.
Art. 107. - Le Corti e i tribunali non applicheranno i
decreti e i regolamenti generali, provinciali e locali se non
in quanto saranno conformi alle leggi.
§ 2. Viene istituita una Corte d'arbitrato con competenza per tutto il Belgio, di cui la composizione, la competenza ed il funzionamento saranno stabiliti dalla legge.
Tale Corte regolerà i conflitti previsti nel § l.
(Disposizione transitoria). L'art. 107-ter entrerà
in vigore entro sei mesi dalla sua promulgazione. La legge organizzerà,
a titolo transitorio, una procedura diretta a prevenire e regolare
i conflitti fra le leggi e i decreti e i conflitti fra i decreti
stessi.
Art. 107-quater. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. II Belgio comprende tre Regioni: la Regione Vallone, la Regione Fiamminga e la Regione Bruxellese.
La legge attribuisce agli organi regionali che essa crea, e che sono composti da mandatari eletti, la competenza di disciplinare le materie che essa stabilisce, ad eccezione di quelle previste negli artt. 23 e 59-bis, nell'ambito e secondo la procedura che essa determina.
Tale legge dev'essere approvata a maggioranza dei voti in ciascun
Gruppo linguistico in ognuna delle Camere, a condizione che si
trovi riunita la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo e che
il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici
raggiunga i due terzi dei voti espressi.
In esecuzione d'una legge adottata colla maggioranza prevista dell'art.1, ultimo capoverso, l'organizzazione e l'esercizio della tutela amministrativa possono essere regolati dai Consigli della Comunità o della Regione.
Più Province o più Comuni possono accordarsi o associarsi,
alle condizioni e secondo le forme determinate dalla legge, per
regolare e gestire in comune settori d'interesse provinciale o
comunale. Tuttavia, non può essere consentito a più
Consigli provinciali o a più Consigli comunali di deliberare
in comune.
Art. 108-bis. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. §1. La
legge crea delle Agglomerazioni e delle Federazioni di Comuni.
Stabilisce la loro organizzazione e la loro competenza nel determinare
l'applicazione dei principi enunciati nell'art. 108.
Vi è per ogni Agglomerazione e per ogni Federazione un Consiglio e un Collegio esecutivo.
Il Presidente del Collegio esecutivo è eletto dal Consiglio nel suo seno; la sua elezione e ratificata dal Re; la legge regola il suo statuto.
Gli artt. 107 e 129 si applicano ai decreti e ai regolamenti delle Agglomerazioni e delle Federazioni di Comuni.
I confini delle Agglomerazioni e delle Federazioni di Comuni non possono essere cambiati o modificati se non in forza di una legge.
§2. La legge crea l'organo in seno al quale ogni Agglomerazione e le Federazioni dei Comuni più vicini si accordano, alle condizioni e secondo la procedura da essa stabiliti, per l'esame di problemi comuni di carattere tecnico, che rientrino nelle rispettive competenze.
§3. Più Federazioni di Comuni possono mettersi d'accordo,
o associarsi tra loro o con una o più Agglomerazioni, nelle
condizioni e secondo la procedura che la legge stabilirà,
per regolare e gestire in comune degli affari che rientrino
nelle rispettive competenze. Non è permesso ai loro Consigli
di deliberare in comune.
Art. 108-ter. - [aggiunto il 24 dicembre 1970]. §1. L'art.
108-bis si applica all'Agglomerazione alla quale appartiene la
Capitale del Regno, con riserva di quanto segue.
§2. Per i casi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, i membri del Consiglio dell'Agglomerazione sono ripartiti in un Gruppo linguistico francese e in un Gruppo linguistico olandese, nel modo stabilito dalla legge.
Il Collegio esecutivo è composto da un numero dispari di membri. Eccettuato il presidente, conta un numero uguale di membri del Gruppo linguistico francese e di membri del Gruppo linguistico olandese.
§3. Tranne che per il bilancio, una mozione motivata, firmata da almeno i tre quarti dei membri del Gruppo linguistico del Consiglio dell'Agglomerazione, che sia introdotta prima del voto finale in seduta pubblica, può dichiarare che le disposizioni, che essa specifica, di un progetto o di una proposta di regolamento o di decreto del Consiglio di agglomerazione, potrebbero recare grave offesa alle relazioni tra le Comunità.
In tale caso, la procedura in seno al Consiglio dell'Agglomerazione è sospesa e la mozione e rinviata al Collegio esecutivo, che, entro trenta giorni, emette il suo parere motivato a tale riguardo ed emenda il progetto o la proposta se ne e il caso.
La tutela relativa al regolamento o al decreto, emanato con tale procedura, è esercitata dal Re, su proposta del Consiglio dei ministri.
Tale procedura può essere applicata una sola volta dai membri di un Gruppo linguistico nei riguardi di uno stesso progetto o di una stessa proposta
§4. In seno all'Agglomerazione esistono una Commissione francese della cultura ed una Commissione olandese della cultura, che sono composte da uno stesso numero di membri eletti rispettivamente dal Gruppo linguistico francese e dal Gruppo linguistico olandese del Consiglio dell'Agglomerazione.
Esse hanno, ognuna per la propria Comunità culturale, le stesse competenze degli altri poteri organizzatori:
1. nel campo prescolastico, postscolastico e culturale;
2. in materia d'insegnamento.
§5. La Commissione francese e la Commissione olandese della cultura costituiscono insieme le Commissioni riunite. Le decisioni delle Commissioni riunite sono approvate solo se ottengono in ogni Commissione la maggioranza dei voti espressi.
Le Commissioni riunite sono competenti per le materie previste nel §4 che sono d'interesse comune e per quelle che attengono alla promozione della missione nazionale e internazionale dell'Agglomerazione stessa.
§6. Le Commissioni contemplate nei §§ 4 e 5 adempiono anche i compiti loro affidati dal Potere Legislativo, dai Consigli culturali e dal Governo.
La legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento di tali
Commissioni.
Art. 109. - La redazione degli atti dello stato civile
e la tenuta dei registri spettano esclusivamente alle autorità
comunali.
Art. 110. - [emend. il 20 luglio 1970 e nel luglio 1980]. §1. Nessuna imposta a favore dello Stato può essere stabilita se non in forza d'una legge.
§2. Nessuna imposta a favore della Comunità o della Regione può essere stabilita se non in forza di un decreto o di una norma contemplata nell'art. 26-bis.
La legge determinerà, relativamente alle imposte previste nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessita.
§3. Nessun onere e nessuna imposta potrà essere stabilita da una Provincia se non con una decisione del suo Consiglio.
La legge determinerà, relativamente alle imposte previste nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità.
La legge può sopprimere in tutto od in parte le imposte previste nel primo capoverso.
§4. Nessun onere e nessuna imposta potrà essere stabilita da un'Agglomerazione, da una Federazione di Comuni, o da un Comune se non con una decisione dei rispettivi Consigli.
La legge determinerà, relativamente alle imposte previste
nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la
necessiti.
Art. 111. - [emend. nel luglio 1980]. Le imposte a favore
dello Stato, della Comunità e della Regione sono votate
annualmente.
Le norme che le stabiliscono restano in vigore solo per un anno,
se esse non sono rinnovate.
Art. 112. - Non possono essere stabiliti privilegi in materia di imposte.
Nessuna eccezione o riduzione d'imposta può essere stabilita
se non per legge.
Art. 113. - [emend. il 20 luglio 1970 e nel luglio 1980].
Eccettuando le Provincie, i Polders (pianure difese da dighe:
n.d.t.), i Hateringues (associazioni formate fra i proprietari
di quei terreni allo scopo di eseguire a spese comuni i lavori
necessari di difesa: n.d.t.) ed i casi formalmente indicati
dalle leggi, dai decreti o dalle norme contemplate nell'art. 26-bis,
nessuna prestazione pecuniaria potrà essere pretesa
dai cittadini se non a titolo d'imposta a favore dello Stato,
della Comunità, della Regione, dell'Agglomerazione, della
Federazione di Comuni o del Comune.
Art. 114. - Nessuna pensione, nessuna gratifica a carico
dell'erario può essere accordata se non in forza di una
legge.
Art. 115. - Ogni anno le Camere emanano la legge dei conti (loi des comptes) e votano il bilancio.
Tutte le entrato e le spese dello Stato devono essere riportate
nel bilancio e nei conti.
Art. 116. - I membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei rappresentanti per il periodo stabilito dalla legge.
Tale Corte è incaricata dell'esame e della liquidazione dei conti dell'amministrazione generale e di ogni operazione contabile verso l'erario. Essa vigila affinché nessuna voce delle spese del bilancio sia superata e affinché non avvenga alcun trasferimento. Essa chiude i conti delle varie amministrazioni dello Stato ed è incaricata di raccogliere a tale scopo tutte le informazioni e tutte le documentazioni contabili necessarie. Il conto generale dello Stato è sottoposto alle Camere con le osservazioni della Corte dei conti.
La Corte stessa è organizzata da una legge.
Art. 117. - Gli stipendi e le pensioni dei ministri
del culto sono a carico dello Stato; le somme necessarie per fronteggiare
tale spesa sono portate annualmente in bilancio.
Art. 118. - Le modalità di reclutamento delle forze
armate sono determinate per legge. Essa disciplina anche l'avanzamento,
i diritti e gli obblighi dei militari.
Art. 119. - Il contingente delle forze armate è votato annualmente.
La legge che lo stabilisce non ha vigore che per un anno, se non
è rinnovata.
Art. 120 - L'organizzazione e le attribuzioni della gendarmeria
formano oggetto di una legge.
Art. 121. - Nessun reparto di truppa straniero può
essere ammesso al servizio dello Stato, né può occupare
o attraversare il territorio, se non in forza di una legge.
Art. 122. - [emend. il 24 agosto 1921]. L'organizzazione
di una guardia civica sarà eventualmente regolata da una
legge.
Art. 123. - [abrogato il 24 agosto 1921].
Art. 124. - I militari non possono essere privati dei
loro gradi, onori o pensioni se non con le modalità stabilite
dalla legge.
Art. 125. - La Nazione belga adotta i colori rosso, giallo
e nero e, come stemma del Regno, il Leone belga con la scritta:
"L'unione fa la forza".
Art. 126. - La città di Bruxelles è la Capitale
del Belgio e la sede del Governo.
Art. 127. - Nessun giuramento può essere imposto
se non in forza di una legge. Essa ne stabilisce la formula.
Art. 128. - Ogni straniero che si trovi sul territorio
belga gode della protezione accordata alle persone e ai beni,
salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 129. - Nessuna legge, nessun decreto o regolamento
di amministrazione generale, provinciale o comunale e obbligatorio
se non dopo la sua pubblicazione nella forma stabilita dalla legge.
Art. 130. - La Costituzione non può essere sospesa,
né in tutto, né in parte.
Art. 131. - Il Potere Legislativo ha il diritto di dichiarare la necessità di revisionare una particolare disposizione costituzionale, esattamente specificata.
Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto.
Ne saranno convocate due nuove, in conformità all'art. 71. Tali Camere delibereranno, d'accordo col Re, sui punti sottoposti a revisione.
In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non saranno
presenti almeno i due terzi dei membri che compongono ognuna di
esse; e non sarà accettato nessun cambiamento, se non otterrà
almeno la maggioranza dei due terzi dei voti.
Art. 131-bis. - [aggiunto il 15 gennaio 1968]. Nessuna revisione
della Costituzione può essere intrapresa e perseguita in
tempo di guerra o in territorio nazionale.
Art. 132. - [sostituito il 21 aprile 1970 ed emend. il 24 dicembre 1970]. Fino al momento in cui l'Università cattolica di Lovanio, comprese le sue sezioni d'insegnamento medio e tecnico, non sarà stata trasferita fuori della Regione di lingua olandese, il Consiglio culturale per la Comunità francese, in deroga all'art. 59-bis, §4, capoverso 1°, sarà competente per tale istituzione.
Il regime linguistico attualmente in vigore, sia in campo amministrativo
che in quello dell'insegnamento, resta in applicazione fino alla
stessa scadenza.
Art. 133. - Gli stranieri stabiliti in Belgio prima del 1° gennaio 1814, e che hanno continuato ad esservi domiciliati, sono considerati belgi di nascita, purché dichiarino che è loro intenzione godere del beneficio della presente disposizione.
La dichiarazione dovrà essere fatta entro sei mesi a partire dal giorno in cui la presente Costituzione diverrà obbligatoria, se essi sono maggiorenni, ed entro l'anno che seguirà alla loro maggiore età, se sono minorenni.
Tale dichiarazione sarà fatta davanti all'autorità provinciale dalla quale dipende il luogo in cui hanno il domicilio.
Sara fatta di persona o tramite un mandatario recante una procura
speciale ed autenticata.
Art. 194. - Finché non si sarà provveduto con una apposita legge, la Camera dei rappresentanti avrà il potere discrezionale di accusare un ministro, e la Corte di cassazione di giudicarlo, qualificando il delitto e determinando la pena.
Tuttavia la pena non potrà eccedere quella della reclusione,
senza pregiudizio dei casi espressamente previsti dalle leggi
penali.
Art. 135. - [abrogato il 21 aprile 1970 ed aggiunto in nuova
dizione nel luglio 1980]. Fino a che la legge emanata in esecuzione
dell'art. 59-bis, §1, primo capoverso, non abbia provveduto
alla formazione dei Consigli e degli Esecutivi della Comunità
francese e della Comunità fiamminga, il Consiglio della
Comunità francese sarà costituito dai membri del
Gruppo linguistico francese delle due Camere ed il Consiglio della
Comunità fiamminga dai membri del Gruppo olandese delle
due Camere, il diritto d'iniziativa apparterà al Re ed
ai membri dei Consigli delle Comunità e gli artt. 67, 69
e 129 saranno applicabili anche ai decreti.
Art. 136. - [abrogato il 21 aprile 1970].
Art. 137. - La legge fondamentale del 24 agosto 1815
è abolita, come pure gli statuti provinciali e locali.
Tuttavia, le autorità provinciali e locali conservano le
loro attribuzioni finché la legge non avrà provveduto
diversamente.
Art. 138. - A partire dal giorno in cui la Costituzione
diverrà esecutiva, tutte le leggi, i decreti, le ordinanze,
i regolamenti e gli altri atti ad essa contrari saranno abrogati.
Disposizioni supplementari
Art. 139.- [abrogato il 14 giugno 1971].
Art. 140.- [aggiunto il 10 aprile 1967]. Il testo della Costituzione è redatto in francese ed in olandese.