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Documenti sullo sterminio degli zingari

Circolare dell'8 dicembre 1938 del ReichsführerSS e Capo della polizia tedesca, riguardante la «regolamentazione della questione degli zingari»

Lotta alla piaga degli zingari

Circolare del Reichsführer-SS e Capo della poi. ted. nel

Ministero degli Interni dell'8 dicembre 1938 S-Kr. l Nr.557 VIII/38-2026-6

A. Direttive generali

I. Zingari tedeschi

1.(1) Le esperienze raccolte finora nel combattere la piaga degli zingari e le conoscenze ottenute dalla ricerca biologico-razziale, rendono opportuno risolvere il problema degli zingari tenendo ben presente la natura di questa razza. Secondo l'esperienza i sanguemisti costituiscono la maggior parte della criminalità zingara. Inoltre è stato dimostrato che i vari tentativi di dare una residenza stabile agli zingari sono falliti proprio per il forte istinto migratorio degli zingari di razza pura. Si mostra quindi necessario trattare separatamente gli zingari di razza pura e i sanguemisti ai sensi della soluzione finale del problema degli zingari.

[ ... ]

(3) Pertanto dispongo che tutti gli zingari con o senza fissa dimora, così come tutte le persone che vivono da nomadi, secondo l'usanza degli zingari, siano registrati presso la Polizia criminaleCentrale del Reich per la lotta al flagello zingaro. [...]

2.(1) Prima di redigere il rapporto, tutti gli zingari, gli zingari sanguemisti e le persone che vivono secondo l'usanza degli zingari e che hanno compiuto i 6 anni di età devono essere registrati ai fini dell'identificazione. A questo scopo, in linea con la lotta preventiva alla criminalità, la polizia può imporre la carcerazione cautelare.

[…]

3.(1) L’accertamento definitivo se, nel caso concreto, si tratti di uno zingaro puro o sanguemisto o di una persona nomade che vive secondo l’usanza zingara, è compito dell’Ufficio della polizia criminale del Reich, che si avvale della perizia di un esperto.

(2) Ordino pertanto che tutti gli zingari di razza pura, gli zingari sanguemisti, e tutte le persone che vivono da nomadi come gli zingari siano costretti a sottoporsi agli esami biologico-razziali necessari per permettere all’esperto di effettuare la sua perizia, fornendo inoltre le informazioni necessarie sulla loro origine. L’attuazione di questo provvedimento deve essere garantita dalla polizia anche con mezzi coercitivi.

[…]

4.(3) Sui documenti di riconoscimento deve essere chiaramente indicato se il richiedente è uno zingaro, uno zingaro sanguemisto o una persona che vive da nomade come gli zingari.

[…]

8.(1) Gli zingari puri, gli zingari sanguemisti e le persone nomadi che vivono come gli zingari spostandosi od accampandosi in orde, vanno disgiunti gli uni dagli altri.

9.(1) In tutti i casi di zingari o di persone che vivono da nomadi come gli zingari è necessario provare se esistono i presupposti per la disposizione […] riguardante la lotta preventiva alla criminalità da parte della polizia. (Minaccia della collettività con un comportamento asociale.) In questo caso bisogna giudicare molto severamente.

[…]

II. Zingari stranieri

1. Bisogna impedire agli zingari stranieri di passare sul territorio tedesco. E necessario rifiutarli e respingerli anche se gli zingari stranieri sono in possesso di documenti che li autorizzano ad entrare, o se hanno un documento sostitutivo del passaporto o un visto.

2. In base alla disposizione della Polizia degli stranieri del 22 agosto 1 938 (RGBI. I p. 1053) si devono inoltre emanare divieti di soggiorno su tutto il territorio tedesco nei confronti degli zingari stranieri che si trovano in Germania. Essi vanno respinti oltre la frontiera del Reich.

[…]

Lettera espresso del 17 ottobre 1939 dell’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich (Reichssicherheitshauptamt), riguardante la «registrazione» degli zingari

Berlino, 17 ottobre 1939

Reichssicherheitshauptamt

Tgb. Nr. RKPA. 149/1 939-g-

Lettera espresso

Alla Polizia criminale di stato - ai posti (di comando) della Polizia criminale [...]

Oggetto: Registrazione degli zingari.

Per ordine del Reichsführer-SS e Capo della polizia tedesca entro breve sarà regolamentata definitivamente la questione degli zingari su tutto il territorio del Reich, adottando un criterio valido a livello nazionale. Chiedo quindi di prendere immediatamente le seguenti misure:

1. Le autorità di polizia locale e i posti di gendarmeria devono ordinare a tutti gli zingari e agli zingari sanguemisti che si trovano nel loro distretto di non lasciare il loro domicilio o la loro residenza attuale, con effetto immediato e fino a nuovo ordine. In caso di mancata osservanza bisognerà minacciare l’internamento in un campo di concentra mento.

[…]

Poscritto per i comandi di polizia:

[...]

Gli zingari che dovranno venire arrestati devono essere sistemati in campi di raccolta speciali fino al momento della loro definitiva evacuazione. Le sedi della Polizia criminale devono fin d'ora provvedere a come sistemare e allestire tali campi di raccolta. II numero dei campi di raccolta da allestire dipenderà dalla situazione locale e dal numero di zingari registrati. Da questi fattori dipenderà anche se nel distretto di una sede della Polizia criminale sarà sufficiente approntare uno solo di questi campi di raccolta o se sarà necessario istituirne degli altri nell'ambito territoriale dei distaccamenti della Polizia criminale. La decisione in merito spetta ai posti di comando della Polizia criminale.

Direttive del Reichsfiihrer-SS e Capo della polizia tedesca del 27 aprile 1940, riguardanti la deportazione degli zingari Berlino, 27 aprile 1940

Il Reichsführer-SS

e Capo della polizia tedesca

nel Ministero degli Interni del Reich A sez. V B Nr. 95/40

Direttive per il trasferimento degli zingari (primo trasporto dalle zone di frontiera occidendali e nord-occidentali)

I. Classificazione della cerchia di persone interessata

1. Vengono espatriati: a) Gli zingari e gli zingari sanguemisti registrati e segnalati in base alle disposizioni della lettera espresso del Reichssicherheitshauptamt del 17 ottobre 1939.

b) Per nessuna ragione dovrà essere superato il numero di 2.500.

[...]

III. Trattamento nei campi di raccolta

1. Gli zingari innanzitutto vanno suddivisi in ordine alfabetico secondo le diverse sedi della polizia locale. Agli zingari di età superiore ai 14 anni dovrà essere applicato con colore un numero progressivo sull'avambraccio sinistro.

[...]

Lettera espresso del Reichssicherheitshauptamt del 29 gennaio 1943 ai capi delle sedi di comando della Polizia criminale, riguardante l'internamento degli «zingari sanguemisti», degli «zingari di ceppo Rom» e degli «zingari balcanici» in campo di concentramento

Berlino, 29 gennaio 1943

Reichssicherheitshauptamt

V A 2 Nr. 59/43g

lettera espresso

[...]

Oggetto: Internamento degli zingari sanguemisti, degli zingari di ceppo Rom e degli zingari balcanici in un campo di concentramento

[...]

I. Per ordine del Reichsführer-SS del 16 dicembre 1942 [...] gli zingari sanguemisti, gli zingari di ceppo Rom e i membri non-tedeschi dei clan di zingari di origine balcanica devono essere selezionati secondo precise direttive e, nel corso di un'azione della durata di qualche settimana, essere quindi internati in un campo di concentramento. Questa cerchia di persone verrà qui di seguito denominata in breve come «persone di origine zingara».

L'internamento avviene per famiglie, senza tener conto del grado di sangue misto, nel campo di concentramento (campo zingari) di Auschwitz.

[...]

[III] 1. Alle persone di origine zingara di età superiore ad anni 12 e non ancora infeconde va richiesto il consenso alla sterilizzazione.

[...]

4. In caso di rifiuto sarà l'Ufficio della Polizia criminale del Reich, dopo averne accertato i motivi, a decidere le misure da prendere.

[...]

Dichiarazione del 26 gennaio 1943 del ministro degli Interni in una copia autenticata dal Reichssicherheitshauptamt riguardante la confisca dei beni degli zingari

Copia autenticata li Ministro degli Interni del Reich

Pol S II A 5 Nr. 38/43-212

Berlino SW 11, 26 gennaio 1943 Prinz-Albrecht-Strade, 8

Tel: 12 00 40 Dichiarazione

A norma della legge dei 14 luglio 1933 - RGBL I p. 479 - relativa alla confisca dei beni dei nemici del popolo e dello stato tedesco, si dichiara che le intenzioni mostrate dalle persone di origine zingara da internarsi in un campo di concentramento per ordine del Reichsführer-SS sono state ostili nei confronti dei popolo e dello stato, e di conseguenza del Reich.

[fonte: Topografia del Terrore. Gestapo, SS e Reichssicherheitshauptamt sull’area «Prinz Albrecht» a Berlino. Una documentazione, a cura di R. Rürup, Verlag Arenhövel, Berlin, 1994]