SCHEMA DI
DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA
DI GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE
DELLA SCUOLA E DI
CONSEGUIMENTO DELLABILITAZIONE
ALLINSEGNAMENTO.
ART. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere
dallanno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di
cui allarticolo 401 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono
rideterminate, limitatamente allultimo scaglione previsto
dallarticolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito
con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base
alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando
luogo allattribuzione del punteggio, esclusivamente i
titoli previsti dalla predetta tabella.
2. Ai fini di cui al comma
1, e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica
larticolo 401, comma 3 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni.
3. Labilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione
allinsegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di
accesso solo ai fini dellinserimento nellultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere
dallanno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria
base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza
biennale.
Art. 2
Disposizioni
speciali per il conseguimento dellabilitazione
allinsegnamento
1. Nellanno accademico
2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dellarticolo 5 della legge delega 28 marzo
2003, n.53, le
università istituiscono, nellambito delle proprie
strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale,
riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in
possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni
disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta
ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione
allinsegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma
in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di
accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie
artistiche, idoneo per laccesso ad una delle classi di
concorso di cui al decreto 30 gennaio
1998 n°. 39 del
Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n.
11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive
modificazioni, e che
abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360
giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 31 agosto 2003;
b) agli insegnanti di scuola materna ed
elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di
cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità
allinsegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre
1999 31 agosto 2003;
c) agli insegnanti in possesso della
specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un
diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese
nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle
classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto
alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di
un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata
quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che
abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360
giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 31 agosto 2003;
d) agli insegnanti in possesso dei titoli di
laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per
almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999 31
agosto 2003.
2. I corsi di cui al comma 1
sono istituiti per il conseguimento dellabilitazione o
idoneità allinsegnamento e per il conseguente inserimento
nelle graduatorie permanenti di cui allarticolo 1, comma 1,
sulla base di modalità definite con decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
3. Gli insegnanti in
possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o
istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
allinsegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di
servizio nel quadriennio 1° settembre 1999 31 agosto
2003, sono ammessi, per lanno accademico 2003/2004, anche
in soprannumero, allultimo anno dei corsi di didattica
della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con
decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca.
4. Ai fini
dellammissione ai corsi di cui al presente articolo il
servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il
possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
5. I corsi speciali di cui
al comma 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate
dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle
tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi
non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
e del bilancio delle singole università.
ART. 3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico accordo
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di
ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da
assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a
tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie
permanenti di cui allarticolo 1, comma 1, che non siano
già titolari di un contratto a tempo indeterminato.
ART. 4
Norma di
abrogazione
1. Allarticolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, sono soppresse, con effetto dallanno scolastico 2005-2006, le parole da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno.