D.M.
del 13 giugno 2007
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
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| Allegati |
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| Roma,
13 giugno 2007 |
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Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo
4;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97,
convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004;
Visto il Regolamento recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessità di apportare modifiche
ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1 comma 605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta
del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta
del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno
2007
ADOTTA
il seguente Regolamento per il conferimento delle supplenze
al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)
- Ai
sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi
in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre
e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione
o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si
provvede con:
- supplenze
annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno
scolastico.
-
supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento
non vacanti, di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e
per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire
cattedre o posti orario.
- supplenze
temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa
dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo
7.
- Per l’attribuzione delle supplenze annuali
e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento
di cui all’articolo 2.
- Per le supplenze temporanee si utilizzano
le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo
5.
- Per le ore di insegnamento pari o inferiori
a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre
o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma
4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre
2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli
interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio
nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo
di 24 ore settimanali.
- In caso di esaurimento delle graduatorie
di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti
interessati, le relative supplenze annuali e temporanee
fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite
dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica
la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie
di circolo e di istituto.
- Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l’individuazione del
destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione
scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione
delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico
nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo
e di istituto.
- Il conferimento delle supplenze si attua
mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato,
che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione
in servizio e termine:
- per
le supplenze annuali il 31 agosto;
- per
le supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo
calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- per
le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
- I
posti delle dotazioni organiche provinciali non possono
essere coperti, in nessun caso, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale
docente non di ruolo.
ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)
- Per
il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche,
di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano
le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma
605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate
secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato
con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo
le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
- Il
personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può
rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio
scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione
a tempo indeterminato.
- Al
personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di
due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia
per la quale ha espresso la specifica richiesta.
- Nei
confronti del personale che sia già di ruolo per altro
grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza
è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento
nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al
conferimento delle supplenze. L’accettazione di rapporto
a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente
impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla
disciplina contrattuale.
- Nello
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell’attribuzione
delle supplenze non vengono presi in considerazione i
candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal
fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4.
ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)
- Al
fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle
lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze
annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche sono disposte annualmente assicurando
preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito
informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
-
del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità
e delle relative sedi cui si riferiscono;
- del
calendario delle convocazioni.
Nel
corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei
predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione
aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni
già effettuate.
- Hanno titolo a conseguire le supplenze
mediante l'accettazione scritta della relativa proposta
di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria,
presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona
munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano
fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva
di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni
in questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze
gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione
e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di
delega sopra specificate.
- I posti di sostegno sono conferiti agli
aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione
con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti
su posti o cattedre comuni.
- Fatte salve le disposizioni di cui al
successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e
priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza,
della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni
di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare,
anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori
fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi
degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento
d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo
articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti
d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente
non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli
aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione
non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze
per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima
graduatoria.
- Durante il periodo occorrente per il
completamento delle operazioni ed esclusivamente prima
della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia
ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea
sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione
successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso
insegnamento.
ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti
di lavoro nello stesso anno scolastico)
- L’aspirante
cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi,
una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di
attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza
della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale
per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione
alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie
di supplenza, a conseguire il completamento d’orario,
esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino
al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento
previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale
completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento
orario delle relative disponibilità, salvaguardando in
ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle
attività di sostegno.
- Nel
predetto limite orario il completamento è conseguibile
con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere
in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti
alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea
la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento
prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per
il personale docente della scuola secondaria il completamento
dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi
di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando
ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia
con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con
il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e
massimo due comuni, tenendo presente il criterio della
facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può
realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole
statali e non statali con rispettiva ripartizione dei
relativi oneri.
- Fatte
salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro
contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie
tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole
possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico,
purché non svolte in contemporaneità.
ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)
- Il
dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze
di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base delle domande
prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in
relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti
nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
- I
titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti
dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti
posti di ruolo.
- Per
ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria
distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte
come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria
ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso
cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica
abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo
di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
- Gli
aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di
scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano
nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente,
gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono
graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli,
utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo
la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente
Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli
artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A)
sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente
dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato
e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media,
ove sia presente l’insegnamento di strumento musicale,
da un docente di Conservatorio di musica dello specifico
strumento e da un Docente titolare di strumento musicale
nella scuola media per strumento diverso da quello cui
si riferisce la graduatoria La Commissione è nominata
dal competente Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale
- Le
graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata
alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie
ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna
fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie
della II e III fascia hanno validità biennale.
- L’aspirante
a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo
a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia
fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche
con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia
e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli
didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi
si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo
entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato,
gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e
primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli
didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la
propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino
a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello
e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali
supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate
si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della
graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima,
seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità.
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio
degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite,
con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente,
secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze
delle scuole in relazione alla durata del periodo per
cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l’utilizzo
del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica,
i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati dagli
aspiranti nello specifico modulo di domanda.
- Per
coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento
di due province, la provincia di inclusione in graduatorie
di circolo e di istituto coincide con quella prescelta
ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo
2, comma 3.
- Coloro
che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere,
ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e
di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta
comunque preclusa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
- Avverso
le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo
alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda
entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni,
decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La
graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della
decisione sul reclamo.
ARTICOLO 6
(elenchi di sostegno)
- Per
le disponibilità di posti per le attività didattiche di
sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici,
della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione,
per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi
di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano
in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie
comuni e del correlato titolo di specializzazione valido
per l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi
secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente
articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo
grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle
aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi
insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima
posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano
inclusi nella rispettiva graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria
di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia
con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola
media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola
secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione
di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una
qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo
grado riferibile alla medesima area disciplinare.
- Nell’attribuzione
dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di
scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno,
prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di
titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono
conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento
ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie
che risultino comunque in possesso del predetto titolo
di specializzazione, anche se conseguito successivamente
ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.
- Nella
scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello
specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi
la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta
il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo
e di istituto).
- Ai
sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti
scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive
graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle
seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
- supplenze
annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche per posti che non sia stato possibile coprire
con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- supplenze
temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente
assente e per la copertura di posti resisi disponibili,
per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun
anno.
- Le
graduatorie di circolo e di istituto, in base all’attivazione
di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni
che, al momento della loro consultazione da parte della
scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata
della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione
da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima,
in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti
che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento,
si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente
ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza
offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati
indispensabili per il regolare funzionamento della procedura
informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema
informativo le notizie richieste il giorno stesso della
stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del
supplente.
- Fatta
salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare
ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo
di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede
al conferimento delle relative supplenze esclusivamente
per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente
alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo
quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge
e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti
alla data della stipula del contratto.
- Per
ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo
di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,
senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno
festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da
entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente
contratto.
- Nel
caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare
ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione
delle lezioni si procede alla conferma del supplente già
in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal
primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle
lezioni.
- Per
la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento
strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente
per le ore di rispettiva competenza.
- Nelle
scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze
pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento
prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei
riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza
fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione
di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto
dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione
dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni
di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del
supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti
solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore
a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza
mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove
il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
- Le
supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui
titolari provvedono all’insegnamento di una lingua straniera,
sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami
e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria
sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno
superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza
della corrispondente lingua straniera, ai candidati che
hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate
di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento
nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo
di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione
agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi,
ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria
di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo
valido per l’insegnamento della lingua straniera nella
scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli
aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite
le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato
nella relativa graduatoria scolastica.
-
Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e
di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento
della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti
della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe
le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e
di istituto, la relativa procedura deve essere attivata
entro il 31 gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di
riferimento e deve essere completata entro il successivo
31 agosto.
ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro)
- Fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo
di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta
i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico
in corso:
- Supplenze
conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
- la
rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza
alla convocazione comportano la perdita della possibilità
di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie
ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione,
attuatasi anche mediante la presentazione preventiva
di delega, comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto,
per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono
del servizio comporta la perdita della possibilità
di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto,
per tutte le graduatorie di insegnamento.
- Supplenze conferite sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto:
- la
rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga
o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola
comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente
inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la
collocazione in coda alla relativa graduatoria di
terza fascia;
- la
mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione
comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le
scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono
del servizio comporta la perdita della possibilità
di conseguire supplenze, conferite sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le
graduatorie di insegnamento.
- Supplenze brevi sino a 10 giorni nella
scuola dell’infanzia e primaria:
- la
mancata accettazione di una proposta di assunzione
formulata secondo le specifiche modalità stabilite
con apposito provvedimento ministeriale comporta la
cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola
interessata, dall’elenco di coloro che devono essere
interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze
ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si
applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente
richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze
e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari
di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito
accettazione per altra proposta di assunzione; per
gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo
al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo
ad alcuna sanzione.
- la
mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione
comporta la medesima sanzione di cui al precedente
punto b/2;
- l’abbandono
della supplenza comporta la medesima sanzione di cui
al punto b/3.
- Il personale che non sia già in servizio
per supplenze di durata sino al termine delle lezioni
od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico
che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente
il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro
di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
- Il personale in servizio per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha
comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne
altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
- Le sanzioni di cui al comma 1 non si
applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti
sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati
da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)
- I
termini e le modalità organizzative per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime
e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze
sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione
delle relative procedure informatizzate.
- Hanno
titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie
o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre
del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65°
anno di età.
- Nei
casi in cui è previsto l’accesso all’insegnamento di cittadini
comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato
all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì
il requisito dell’accertamento della competenza linguistica
italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite
con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio 2005, è
attestata dall’università per stranieri di Perugia.
- Le
operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con
riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti
a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle
procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego
deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza
delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del
primo rapporto di lavoro.
- Le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
anche al personale educativo.
- Per
quanto non specificamente previsto dal presente regolamento
si applicano le disposizioni legislative e contrattuali
vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato
alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe FIORONI
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Allegati
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