Decreto
ministeriale n. 53
Ministero
della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola |
| Allegati |
|
| Roma,
21 giugno 2007 |
VISTA
la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4;
VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007 recante disposizioni
per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09
VISTO il nuovo Regolamento, recante norme sulle
modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo adottato con D.M.
13 giugno 2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti,
che sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare
di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201;
VISTO in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto
nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale
la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione
delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto
e per la formazione delle graduatorie medesime;
CONSIDERATA l’urgenza di impartire disposizioni
per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione
delle relative graduatorie in tempi utili per l’inizio dell’anno
scolastico 2007/08
D E C R E T A :
Art. 1
Graduatorie di circolo e d’istituto
-
A decorrere dall’anno a.s. 2007/2008, in relazione agli insegnamenti
effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica
sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d’istituto
per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di
personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento,
approvato con
D.M. 13 giugno 2007, d’ora in poi denominato Regolamento.
- Le
predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate
in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell’art. 5, comma
3, del Regolamento, per l’attribuzione delle supplenze, nei
casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
-
Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che sostituiscono
integralmente quelle vigenti nell’anno scolastico 2006/2007
conservano validità per i periodi stabiliti dall’art. 5, comma
5. del Regolamento.
-
L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della
legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che
prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie,
è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli
e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle
graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna
riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle
suddette disposizioni.
-
Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto
si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega
al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del
presente decreto.
Art.
2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e
di istituto
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione
nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:
- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento
per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria
di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5,
comma 4, del Regolamento.
- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria
di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o
di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame
finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle
Arti (COBASLID). Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia
gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento
conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea e riconosciuta
con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie
89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115
del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994, nonché gli aspiranti col requisito
della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso
dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari
e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art.
49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
La laurea in scienze della formazione primaria
per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà
titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di
scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione
nella graduatoria di scuola primaria. Il diploma di didattica della
musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed al diploma di conservatorio,, conseguito sia ai sensi del vigente
ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento
previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle
graduatorie 31/A e 32/A.
- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido
per l’accesso all’insegnamento richiesto. I titoli di accesso all’insegnamento
richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli
di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.
b) Posti di insegnamento di scuola primaria:
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli
di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M.
n.22 del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della
scuola secondaria di I grado.
Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
è titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio
rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre
1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi
della normativa vigente.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di
laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda,
ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di
uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco
dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono
riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda,
integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università
dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere,
pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione
delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai
sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in
materia di documentazione amministrativa”.
d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M.
n.22 del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della
scuola secondaria di II grado.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di
laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda,
ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di
uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco
dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono
riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda,
integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università
dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere,
pertanto, in possesso degli interessati al momento
di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli
esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari,
in materia di documentazione amministrativa”.
e) - Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono
prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle
Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia
di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento
previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi
di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.
f) - Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso
29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree
specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma
di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai
sensi del D.M. 5 maggio 2004.
g) - Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo
di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o
in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione,
è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello
tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui
è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita
dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana
competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere
congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile
una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua
ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari,
sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in deroga a quanto
previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque,
collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali
aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
h) Posti di personale educativo:
- Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria
per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3,
comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali
e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti
entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3).
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’accesso alla graduatoria
a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle
istituzioni educative dell’a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio
in qualità di educatore, nel corso dell’ultimo triennio di vigenza
delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni.)
2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di
specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994,
n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002
e con la Laurea in scienze della formazione primaria con specifico
modulo per il sostegno.
3. I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello
previsto per l’accesso alla classe di concorso di conversazione
in lingua estera sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano
stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente
vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento
al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione
del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1
della tabella di valutazione annessa al Regolamento
emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati
dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono
essere posseduti entro la data del 23 luglio 2007.
Art.
3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 23 luglio 2007
i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 , secondo
quanto previsto dall’art.9 comma 2 del Regolamento;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, - tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, - che
l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art.
2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto
previsto dall’art.9 comma 3 del Regolamento.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; f)
coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale
degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo,
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento,
per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi
momento della procedura.
Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli
1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III
fascia per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 sono costituite
esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli
di domanda A/1, A/2 e B secondo le disposizioni di cui ai successivi
commi.
2. L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per
tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche
indicate nel relativo Mod.B.
3. Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia
i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno
esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2
previsti dalla presente procedura.
4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni
e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di
circolo e di istituto relative all’a.s. 2006/2007, con eccezione
del punteggio già acquisito nella valutazione dei titoli artistici
dagli aspiranti all’insegnamento di strumento musicale nella scuola
media secondo la specifica tabella B annessa al precedente Regolamento
di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201. Per tali aspiranti è ammesso,
previa specifica dichiarazione, inserita nel rispettivo modello
di domanda A1 e A2, il rinvio al punteggio già conseguito nelle
previgenti graduatorie di d’istituto per l’a.s. 2006/2007 e in tali
casi saranno oggetto di ulteriore valutazione da parte della commissione
prevista dall’art.5, comma 4, del Regolamento, con obbligo di presentazione
della relativa documentazione a cura dell’aspirante, ai sensi del
successivo art.7, comma 3, nel limite massimo del punteggio conseguibile,
solo gli eventuali titoli in precedenza non presentati.
5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti
che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti
per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità,
secondo le disposizioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5,
comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la
tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie
ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.D.G. 16.3.2007
(annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli
aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale
nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata,
quale Tab. 3 al predetto D.D.G. 16.3.2007 e annessa quale Tab. 3
anche al presente provvedimento. Nell’applicazione delle predette
tabelle annesse al D.D.G. del 16.3.2007 sono valide le relative
istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli
impartite in sede di attribuzione di punteggi per le graduatorie
ad esaurimento del medesimo biennio 2007/08 e 2008/09.
6. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti
che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti
per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo
le indicazioni di cui al precedente art.2.
Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi
inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento
di strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo
la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa
quale Tab. 1 al presente provvedimento.
7. Il Modello B di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte
per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 deve essere utilizzato
in unico esemplare, da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti
inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5,
comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto
della sola presentazione del predetto modello B, conseguono l’inserimento
nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia
secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine
di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo
biennio 2007/08 e 2008/09.
8. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia
deve essere utilizzato esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve
essere utilizzato il Modello A/1 e il Modello B;
c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve
essere utilizzato il Modello A/2 e il Modello B.
L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti
punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei
limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche
nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per
tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a
figurare nelle graduatorie medesime.
9. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche
avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del
Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati
previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla
I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
10. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento
conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del
Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione
con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo
scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento,
ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici,
i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per
cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi
Modelli A/1 e A/2, ferma restando l’unicità di presentazione del
modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo,
ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia,
l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.
Art. 5
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1. La scelta della provincia in cui richiedere l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole
richiedibili in tale provincia è disciplinato dall’art.5, commi
6, 7 e 8, del Regolamento.
Ai sensi delle predette disposizioni l’aspirante può richiedere,
tramite la compilazione del Modello B, un massimo di 20 istituzioni
scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite,
per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni
di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per
la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite
di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate
nel Modello B.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici
delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta
vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti
Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente
decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province
e regione.
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione
nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti
possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello
B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli
didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari
e celeri modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei
casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5,
comma 6 e dall’art.7, comma 7 del Regolamento.
In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria
l’indicazione nel Modello B di un numero di telefono cellulare o,
in mancanza, di telefono fisso.
3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta
delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto
comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi
titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti
di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite
per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre
indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni
incluse nell’istituto onnicomprensivo medesimo.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto
A) Disposizioni comuni
1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto A/1,A/2 e B devono essere presentate,
utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli
allegati al presente decreto, entro il termine perentorio
del 23 luglio 2007, fermo restando che tutti i titoli valutabili
devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello
o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente
ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni
di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima
istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante.
Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione
delle scuole prescelte nel modello B.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con
unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano
all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa
della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici,
l’istituzione scolastica indirizzataria della domanda e indicata
per prima, ai fini di cui ai commi precedenti, deve appartenere
al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno
di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione
o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti
possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali,
indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello
B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente
art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o consegnare
copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole
speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d’intesa con
la scuola che gestisce la domanda dell’aspirante, alla costituzione
delle relative graduatorie speciali.
B) Trasmissione via web del Mod. B di scelta delle sedi delle istituzioni
scolastiche
6. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto è resa disponibile una funzionalità web che permette
di trasmettere i dati delle scuole prescelte di cui al modello B
direttamente al sistema informativo di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it
nella sezione “reclutamento – graduatorie d’istituto on line.” Tale
modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consente, previa
indicazione della provincia prescelta, la visualizzazione e conseguente
digitazione delle sedi scolastiche scelte dall’aspirante evitando
così qualsiasi possibilità di incorrere in errori riguardo ai codici
delle scuole e prevede, anche, la possibilità di prospettazione
delle eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti
graduatorie di circolo e di istituto.
Al termine dell’operazione, effettuata seguendo le procedure descritte
nell’apposita guida operativa, l’aspirante dovrà stampare e firmare
il modello B e inviarlo, come indispensabile convalida dell’operazione
stessa, alla scuola individuata per la gestione della domanda unitamente,
se del caso, ai modelli A/1 e A/2 utilizzati, nei termini e secondo
le modalità previste dalle precedenti disposizioni, senza che la
scuola che riceve tale modello B, caratterizzato dalla scritta “inserito
tramite www.pubblica.istruzione.it” debba fare alcuna attività di
digitazione dei codici di scuole al riguardo.
Art. 7
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che
fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste
tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini
della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità
e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 23
luglio 2007.
3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione
relativamente a:
• titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale
nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive
tabelle di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque,
conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia
di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti
nelle graduatorie d’istituto dell’a.s. 2006/07, relativamente alla
valutazione dei titoli artistici medesimi;
• titoli di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2,
comma 3);
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli
aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera (v.
precedente art. 2, lett. g);
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea
(nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19
al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).
4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito
alle dichiarazioni degli aspiranti.
5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre
scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la
domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni
dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste
in cui è risultato incluso.
6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente
scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato
apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati
contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in
copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti
di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie
di circolo e di istituto in questione.
7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico
provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale
responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo
8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni
assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto,
dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari
adeguamenti.
Art. 8
Esclusioni - Regolarizzazioni
1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di
cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia
in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato
al precedente articolo 2.
3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro
vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi
incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione
Valle d’Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso
dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante
di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda,
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione , da parte
della scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande
presentate in forma incompleta o parziale.
Art. 9
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie
di circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le
graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.
Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso
reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo
5, comma 9, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte
le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente
al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto
detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla pubblicazione
delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito web di
ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di
tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto con accanto l’elencazione delle sedi scolastiche prescelte
da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro
di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono,
entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo, far pervenire
apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo
modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà
avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale,
previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine
unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami,
le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie
medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi
reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione
si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del
dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al
giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo
30.3.2001, n.165, previe le procedure di conciliazione e arbitrato
previste dall’art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
Art. 10
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli
aspiranti
1. Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento è resa disponibile
alle scuole una procedura informatica di consultazione delle proprie
graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione
di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti
e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione
dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza
stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative
al completamento d’orario di cui all’art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8,
comma 2, del Regolamento.
2. Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione
essenziale che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula
del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi
immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente
alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono
fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione,
al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre
scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità
o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente
ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini
di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di
aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per
il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai
fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita
stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti
della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Art. 11
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente
art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano
la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante
l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale
nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione
per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze
fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per le
quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di
tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta
apposita conservazione agli atti della scuola.
2. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere
la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con
l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo
di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione
della mancata risposta.
3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore
a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere
i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio,
la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta
a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione
nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto
agli altri contestualmente convocati.
5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta
di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti,
con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione,
può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza
dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione
telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in
quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente
che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere
servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.
6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia
e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le
seguenti specifiche modalità:
- le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto
previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante
la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore
9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza
e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria
dagli aspiranti medesimi.
- Nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la
risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00
della medesima giornata.
- Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione
alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima
celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa
di servizio dell’aspirante medesimo.
1. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie
tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento
del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone
le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
- rinuncia ad una proposta di assunzione;
- mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;
- abbandono del servizio.
2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle
sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si
precisa quanto segue:
a) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia
ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b.1 del
predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini
previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione
effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta
al destinatario(telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata
con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
b) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia
ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni
nelle scuole dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c.1 del
predetto art.8 del Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante
il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la
fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia
esplicita.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente
agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per
il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati
ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero
della Pubblica Istruzione e nella rete Intranet.
2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe Fioroni
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