D. M. 29 maggio 1998, n. 251
Il Ministro della Pubblica istruzione
VISTI gli artt. 276, 277 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
RITENUTO di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
RITENUTO che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali é possibile trarre principi che supportino scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;
RITENUTO che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle decisione assunte dai competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24.9.91, n.1169) ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
SENTITO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
DECRETA
Art.1
1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:
2 Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Art.2
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE competente.
Art.3
1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo" con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli IRRSAE - anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici, che abbiano già effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche. 4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.