Ministero dellA PUBBLICA Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Scolastico Provinciale di Siena

 

 

 

Casella di testo: TABELLA RIEPILOGATIVA DEL SERVIZIO EROGATO:  DEFINIZIONE DELL'UFFICIO CHE EROGA IL SERVIZIO,  ORARIO DI SERVIZIO,ADDETTI E NUMERI DI TELEFONO,  NORME DI RIFERIMENTO,  MODELLI DA UTILIZZARE 
    
   NORME DI RIFERIMENTO: 	
-Legge 241/90 e successive modifiche (legge n.15/2005)
  pubblicata nella G.U. 21 febbraio 2005 n.42; 
-D.P.R. 12/4/2006 n.184 pubblicato nella G.U. 18/5/2006
  n.114;
-D.M. 415/94
  (pubblicato nella G.U. n.150 del 29/6/94) e
-D.M. 508/97
  (pubblicato nella G.U. n.38 del 16/2/98)
-D.M. 7 dicembre 2006, n. 305 (pubblicato in GU 15 gennaio 2007, n. D 11)


	
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi:
art. 25 L.  7/8/1990 n. 241 e successive modifiche 

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso:
art. 12 D.P.R. 12/4/2006 n. 184

 

 

 

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L'ACCESSO AGLI ATTI

 

Indicazioni generali

 

La legge 241/90 e successive  modifiche (legge n.15/2005) sul procedimento amministrativo prevede il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti e degli atti della Pubblica Amministrazione e di ottenerne copia.
Il diritto d'accesso è finalizzato a garantire l’attuazione del fondamentale principio della trasparenza dell'azione amministrativa e ad assicurarne lo svolgimento imparziale. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

L'art. 24 della legge 241/90 prevede i seguenti casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare:

  1. La sicurezza,la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
  2. la politica monetaria e valutaria;
  3. l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
  4. la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese  e associazioni garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la  cui  conoscenza sia  necessaria per curare o per difendere i propri interessi: epistolare, sanitario, professionale, finanziario,industriale e commerciale;
  5. l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

 

 

Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di tutela degli interessi indicati sopra.

Il Ministero dell'Interno ha emanato il proprio regolamento (D.M. 415/94 integrato dal D.M. 508/97), che si applica alle attività delle Prefetture, relativo ai casi di esclusione dal diritto di accesso. Tale regolamento ha valore paradigmatico, ove compatibile, anche per le altre Amministrazioni Ministeriali.

 

Al di fuori dei casi di esclusione ha pieno vigore il diritto di accesso che può essere quindi esercitato da qualunque cittadino purché in grado di dimostrare di avere un interesse soggettivo alla visione e/o ad ottenere il rilascio di copia del documento amministrativo.



 

 

Documentazione necessaria:


L’accesso agli atti emanati o detenuti stabilmente dalla Prefettura può essere esercitato:

 

         in   via informale  mediante  richiesta  anche  verbale
(art.5  D.P.R. n.184/2006).

La richiesta viene immediatamente esaminata e si procede subito all’esibizione del documento e/o all’estrazione di copia, laddove non insorgano perplessità sull’ammissibilità dell’istanza oppure sull'esistenza di controinteressati;

         in via formale qualora l’interessato ritenga di produrre una richiesta formale, ovvero nei casi in cui non risulti possibile l’accoglimento immediato della
richiesta ( art. 6 comma 1 D.P.R. n.184/2006).

In questo caso dovrà essere prodotta istanza in carta semplice, di cui l’ufficio rilascia ricevuta. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o dalla ricezione della stessa se trasmessa per posta o con altri mezzi (fax, posta elettronica). Nel caso in cui l’istanza sia incompleta o priva degli elementi necessari per il suo esame, l’Amministrazione dovrà richiedere, entro 10 giorni dalla sua presentazione, le occorrenti integrazioni. In tal caso, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento resta sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la richiesta corretta o integrata.