
Ministero
dell’ Istruzione , dell’ universita’, della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per
Ufficio
Scolastico Provinciale di Siena
Prot. n. 1799bis / Uff. Legale Siena, 30 giugno 2008
OGGETTO: contratti per il personale scolastico – proroghe.
Relativamente all’ oggetto, facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio, rispettivamente la nota prot. 1745 del 17 giugno 2008 e la nota prot. 1799 del 19 giugno 2008, si richiama l’ attenzione, per la problematica relativa all’ oggetto, alle dettagliate disposizioni di cui alla comunicazione prot. 10327 del Dipartimento per l’ Istruzione, qui di seguito allegata.
Il contenuto della citata comunicazione appare chiaro ed esaustivo, tuttavia, questo Ufficio, nel quadro dei propri compiti istituzionali di consulenza e supporto alle Istituzioni scolastiche Autonome, resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il Funzionario Responsabile del Servizio Affari Legali
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(Dr. Ernesto Nieri)
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
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Prot. n. AOODGPER 10327 |
Roma, 18 giugno 2008 |
Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico - Proroghe
1) L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento
sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate,
per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire
mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente
annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e,
comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano
pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse
attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse
necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più
intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si
richiama l’attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza le
predette istituzioni, così come le altre di ogni ordine e grado per
problematiche di natura diversa, quali ad esempio, gli imminenti adempimenti
relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale ATA,
che, ove intendano - previa valutazione preliminare delle concrete necessità
delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo
indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto - giovarsi della
citata disposizione regolamentare, le conseguenti richieste dei periodi e
nominativi del personale ATA con contratto fino al termine delle attività
didattiche per cui viene richiesta la proroga del servizio, devono essere
inoltrate al competente Ufficio scolastico provinciale che disporrà per la
successiva comunicazione al competente Ufficio provinciale del Tesoro per la
relativa presa in carico degli ulteriori oneri retributivi.
Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è
prevista, con le modalità ivi indicate, dall’art.6, comma 4, del predetto
Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in
questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi
obbligatori per maternità – gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche
medesime.
2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel
disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone
che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia
prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi
terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le
valutazioni finali.
Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale
docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che
abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali
- comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto
fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle
operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di
giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda
la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di
maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.
Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole
secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di
recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente
temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto
di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli
scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a
quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o,
comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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Destinatari: |