Ministero dellA PUBBLICA Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Scolastico Provinciale di Siena

 

 

Prot. 1212    /Uff.legale                                                               Siena,15/02/2007

 

 

 

 

Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche di Siena e Provincia

Al Personale Docente interessato

 

 

 

 

 

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale 11/2007- Valutazione servizio prestato nelle scuole di montagna-

 

 

La Sentenza citata in oggetto interviene nella delicata questione, sussistente da circa un cinquantennio (dall’entrata in vigore della ormai remota norma di cui all’art. 3,comma 2 della legge n. 90 del 1957), della c.d. “supervalutazione” del servizio reso dai docenti negli Istituiti situati nelle zone di montagna, nelle piccole isole e negli istituti penitenziari. Ora, se sul piano storico non vi è dubbio che tale beneficio ha favorito la realizzazione degli obiettivi primari di alfabetizzazione su tutto il territorio nazionale, anche nelle zone geograficamente più isolate, è tuttavia innegabile che nel diverso contesto dell’Italia di oggi l’ impianto premiale stabilito da ultimo con il DL n.97/04 (convertito con la legge 143 del2004) ha suscitato notevoli recriminazioni, poi concretizzatesi in ricorsi giudiziali culminati nell’eccepimento della questione di costituzionalità.

La Corte ha deciso la problematica utilizzando come principio guida quello esplicitato dal combinato disposto degli articoli 3 e 97 Cost., in base ai quali l’azione amministrativa deve improntarsi ai criteri di imparzialità , efficienza e parità di trattamento. In particolare ha dichiarato l’illegittimità del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall’articolo1, comma1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97 (convertito con la legge 143/2004), nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. Siamo così tornati all’originario spirito di cui alla legge 90 del 1957.

In attesa di ulteriori interventi normativi di primo e di secondo grado, si ricorda che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia “ex tunc”, ovverosia hanno la stessa efficacia di un provvedimento legislativo per tutte le situazioni successive alla pronuncia; mentre , per le situazioni precedenti, esse vanno a disciplinare tutte le posizioni ancora aperte, ad esempio quelle per cui sussiste un gravame amministrativo o giudiziario. Le posizioni già esaurite non subiscono alcuna variazione. Si può quindi affermare che la decisione in commento dispiegherà i suoi effetti principali con l’apertura delle procedure relative alla riapertura delle graduatorie provinciali permanenti.

 

 

Si dispone la pubblicazione della presente nota sul sito internet dell’USP per garantire la sua massima diffusione.

 

 

IL DIRIGENTE

Luigi Sebastiani