
Ministero
dellA PUBBLICA Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio
Scolastico Provinciale di Siena
Prot.
1212 /Uff.legale
Siena,15/02/2007
Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni
Scolastiche di Siena e Provincia
Al Personale Docente interessato
OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale 11/2007- Valutazione
servizio prestato nelle scuole di montagna-
La Sentenza citata in
oggetto interviene nella delicata questione, sussistente da circa un
cinquantennio (dall’entrata in vigore della ormai remota norma di cui all’art.
3,comma 2 della legge n. 90 del 1957), della c.d. “supervalutazione” del
servizio reso dai docenti negli Istituiti situati nelle zone di montagna, nelle
piccole isole e negli istituti penitenziari. Ora, se sul piano storico non vi è
dubbio che tale beneficio ha favorito la realizzazione degli obiettivi primari
di alfabetizzazione su tutto il territorio nazionale, anche nelle zone
geograficamente più isolate, è tuttavia innegabile che nel diverso contesto
dell’Italia di oggi l’ impianto premiale stabilito da ultimo con il DL n.97/04
(convertito con la legge 143 del2004) ha suscitato notevoli recriminazioni, poi
concretizzatesi in ricorsi giudiziali culminati nell’eccepimento della
questione di costituzionalità.
La Corte ha deciso la
problematica utilizzando come principio guida quello esplicitato dal combinato
disposto degli articoli 3 e 97 Cost., in base ai quali l’azione amministrativa
deve improntarsi ai criteri di imparzialità , efficienza e parità di
trattamento. In particolare ha dichiarato l’illegittimità del paragrafo B.3),
lettera h), della tabella prevista dall’articolo1, comma1, del decreto-legge 7
aprile 2004, n.97 (convertito con la legge 143/2004), nella parte in cui, con
riferimento ai comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio
punteggio alle scuole pluriclasse. Siamo così tornati
all’originario spirito di cui alla legge 90 del 1957.
In attesa di ulteriori interventi
normativi di primo e di secondo grado, si ricorda che le pronunce di
accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia “ex tunc”, ovverosia
hanno la stessa efficacia di un provvedimento legislativo per tutte le
situazioni successive alla pronuncia; mentre , per le situazioni precedenti,
esse vanno a disciplinare tutte le posizioni ancora aperte, ad esempio quelle
per cui sussiste un gravame amministrativo o giudiziario. Le posizioni già
esaurite non subiscono alcuna variazione. Si può quindi affermare che la
decisione in commento dispiegherà i suoi effetti principali con l’apertura
delle procedure relative alla riapertura delle graduatorie provinciali
permanenti.
Si dispone la pubblicazione della
presente nota sul sito internet dell’USP per garantire la sua massima
diffusione.
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani