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Spett.le PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA P.ZZA AMENDOLA 29 53100 SIENA (SI) |

SIENA, 16/09/2005
OGGETTO: Soggetti ed attività tutelate dall'INAIL In ambito scolastico
Provengono a questa Sede denunce dì Infortuni occorsi a studenti ed insegnanti non sempre rientranti ne!ia tutela infortunistica, ovvero per attività non comprese fra quelle di cui ali'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, T.U. suH'assicurazìone obbligatoria per gfi Infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nell'ottica dunque della più ampia e fattiva collaborazione con le strutture scolastiche della Provincia, sì ritiene opportuno precisare quanto segue.
DOCENTI
Gli insegnanti rientrano nel campo di applicazione della tutela INAIL, cosi come individuata dagli artt. 1 e 4 del T.U. ove:
- Per lo svolgimento della loro attività facciano uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero qualorafrequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
• Siano direttamente adibiti In modo non occasionale ad esperienze tecnico -
scientifiche, esercitazioni pratiche od esercitazioni di lavoro.
Si precisa peraltro che, al pari di tutti gli altri lavoratori, gli insegnanti, una volta entrati nel campo di tutela assicurativa, sono tutelati per tutti gli Infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non direttamente collegati con il rischio specifico per cui sono stati assicurati (es. c.d. infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo.
Diversamente da quanto sopra esposto, invece, !a tutela che opera per gli studenti riveste carattere eccezionale ed opera dunque solo ove essi svolgano le attività di cui al punto 1 dell'ari:. 28 T.U., ovvero solo per;
> Infortuni che accadano nel corso di esperienze tecnico- scientifiche od esperienze di lavoro;
> Infortuni che accadano nel corso dì esercitazioni pratiche, ivi comprese ie lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, qualora svolte con l'ausilio di macchine elettriche.
Si tiene comunque a sottolineare che gli studenti sono tutelati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività, con esclusione pertanto degli infortuni non connessi ad esse, come ad esempio gli Infortuni in itinere. •Si prega Codesto Provveditorato dì dare la maggiore diffusione possibile alla presente nota fra gii Istituti pubblici e privati della Provincia.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si prega di contattare i seguenti numeri telefonici .dalje-ore 8.30 alle 12,30 da lunedì a venerdì: 0577/256237-256241-256292. Distinti saluti
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IL DIRETTORE D^LL^ SEDE (Dr. P'
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DIREZ10NE GENERALE DIREZ10NE centrale PRESTAZIONI DIREZ10NE centrale RISCHI
Circolare n. 28
Roma, 23 aprile 2003
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controlla Nucleo di valutazione e controllo strategico Comitati consultivi provinciali
Oggetto Insegnanti e alunni dì scuole pubbliche e private.
Crìterì per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
"Artìcoli 1 e 4'del Testo Ùnico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124
Premessa
In riscontro ai numerosi quesitì pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuote pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni.
Insegnanti
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli insegnanti, al pari degli
altri lavoratori, sono assicurati
all'Inail se rientrano ne! campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.
Ed, in particolare:
- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine
elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se
frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le
suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli artìcoli
1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle
seguenti attività:
- esperienze tecnico-scientifìche
" esercitazioni pratiche
" esercitazioni di lavoro.
Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. Ali 'esercitazione pratica sono state assimilate cattività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
i.'esercitazione di' lavoro deve considerarsi come il risvolto "concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alie esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.
Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che sì configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti delia giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'ari. 13, commi 5 e 6 delia legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fìsiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante dì sostegno.
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Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.
Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore Ìn via non occasionale,
ossìa in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inaii n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in vìa non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e dì lavoro, o infine svolgere attività dì sostegno.
b) Occasione di lavoro
E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi dì infortuni' sul' lavoro' con particolare riferimento alla nozione di rìschio generico aggravato"), Fart. 1 de! T.U, individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali,
Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rìschio -pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dai lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.
Tale criterio sì applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.
In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità
lavorative,. anche se non collegati con' il rischio specìfico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo,
c) Docente accompagnatore
Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualìzza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano dì offerta formativa.
d) Aspetti contributivi
Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la speciale forma di " gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato disposto degli artìcoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 . .. ottobre 1985, è da rilevare come il premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti dì istruzione non statali è dovuto sia per le attività dì cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, de! medesimo artìcolo 1.
Alunni e allievi dei corsi professionali
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del T,U.
Inoltre, poiché l'attività ludìca svolta dai ragazzi non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito dì applicazione del Testo Unico.
b) Occasione di lavoro
A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria dì soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in vìa eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con .esclusione degli infortuni, come quelli in ìtìnere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo che sono quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte .... che sì prefiggono le visite ..... in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di
integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in
quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento
dell'esercitazione pratica.
Decorrenza
Le presenti disposizioni sono immediatamente operative e si applicano, oltre che ai casi futuri e a queflì in istruttoria, anche ai casi definiti negativamente, purché dietro richiesta degli interessati e sempre che non si tratti di fattispecie esaurite in quanto prescrìtte o definite con sentenza passata in giudicato.
Conclusioni
Si informa che, dati i mutamenti intervenuti (legge n. 53 del 28 marzo 2003) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una
ridefìnizìone in senso ulteriormente evolutivo della tutela assicurativa operante nella scuola, con particolare riguardo agii alunni delle scuole elementari che fanno uso di computers e svolgono lezioni di educazione fisica.
Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo aver affrontato ìa questione con i suddetti Ministeri.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA