
Ministero
della pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Scolastico Provinciale di Siena
Prot. 2362/Area Segr. S.S. Siena
20 Marzo 2007
AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS.
DELLA SCUOLA LORO SEDI
ALLA STAMPA E
RADIO TV LOCALE
(con
preghiera di diffusione)
ALL’ALBO
E con
pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio
OGGETTO: Pubblicazione D.D.G. 16 Marzo 2007 – Aggiornamento ed
integrazione delle gradua-torie ad esaurimento (già permanenti) – Personale
docente ed educativo – Biennio 2007/09.
Si porta a conoscenza, affinché ne sia
data la massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna il
Dipartimento per l’Istruzione del MPI ha trasmesso, con nota prot. n. 5485, il
Decreto Dirigenziale di aggiornamento e integrazione delle graduatorie ad
esaurimento (DDG 16/03/2007). Al decreto, reperibile sul sito www.pubblica.istruzione.it e
sulla rete Intranet, risultano allegati i modelli per la presentazione delle
domande (Modello 1- domanda di aggiornamento/permanenza,
trasferimento e reinserimento e Modello
2 - domanda di nuovo inserimento),
nonché le tabelle di valutazione dei titoli e ogni altro allegato utile alla
compilazione delle domande di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura concorsuale è fissato al 19 Aprile 2007.
Si
evidenziano di seguito le principali innovazioni introdotte nel sopra indicato
provvedimento, a seguito dell’emanazione della L. 296/06 e della Sentenza della
Corte Costitu-zionale n. 11/07.
- Con la riapertura dei termini sarà consentito, per
l’ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in
graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si
potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in
altra Provincia, ma in “coda” a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo
debbono presentare domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per
confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva
dalle graduatorie medesime. Ai fini dell’accertamento dell’anzianità di
iscrizione in graduatoria, i Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
disporranno il depennamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi
di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente e di
coloro che non hanno ottenuto lo scioglimento della riserva, per mancato o
tardivo conseguimento del titolo abilitante o specializzante, entro la
conclusione dell’anno accademico 2004/05 (vedi nota prot. n. 546 del
26/4/2006)
- La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007
si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già
prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e
integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In
particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella
ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico
consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli. Si richiama
l’attenzione sulla valutabilità, esclusivamente, di titoli accademici
rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute,
con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri Enti.
- La doppia valutazione per i servizi prestati nelle
scuole situate nei Comuni di montagna,
compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi della scuola
primaria di montagna, viene ridotto d’ufficio dal Sistema informativo in
adempimento della citata sentenza della Corte Costituzionale. Per il
mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle
pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Corte Costituzionale
dichiara legittimo il doppio punteggio, gli interessati debbono compilare
l’apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione,
riferita al quadriennio 2003/2007 in quanto non individuabile dal Sistema
stesso. A decorrere dal 1° settembre 2007 non sarà più prevista la doppia
valutazione per tutti i servizi, di cui al punto B.3, lett. h) della
tabella di valutazione allegata alla legge n. 143/04, in applicazione
dell’art.1, comma 605 della legge 296/06.
4) Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi
abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica
della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria),
non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della nuova tabella
di valutazione.
- Le lauree di durata triennale (L) non essendo
titoli di accesso all’insegnamento, non sono
valutate come “altro titolo”, salvo che nelle graduatorie per le classi
75/A e 76/A e per gli insegnamenti tecnico-pratici, a cui si accede con il
diploma di istruzione secondaria di II grado. Danno diritto a punteggio le
lauree specialistiche previste nel D.M. n. 22/05, a cui vanno aggiunti i
diplomi di II livello rilasciati dai Conservatori di musica e dalle
Accademie di belle arti e la laurea quadriennale in Scienze motorie,
dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche LL/SS 53, 75 e 76,
che verranno prossimamente previste quali titoli di accesso
all’insegnamento con provvedimento formale
- Per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per
“titoli” di Trento e per il trasferimento
della propria posizione da Trento alle corrispondenti fasce delle
graduatorie di altra Provincia si rinvia alla recente Legge provinciale
n.5 del 7 agosto 2006 e al Regolamento applicativo, di cui al Decreto del
Presidente della Provincia di Trento n.27-80 del 28 dicembre 2006.
- I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o
specializzazione sul sostegno ai sensi del
D.M. n. 21/05 debbono essere nominati con priorità sui posti di sostegno.
A tal fine il Sistema informativo individuerà i docenti in parola. In
merito all’insegnamento su posti di sostegno è stato espressamente
specificato che nelle scuole secondarie di II grado il servizio, svolto
anche in area diversa da quella di riferimento per assenza di candidati
dell’area specifica, è valutato per intero.
- L’art. 3 del decreto dirigenziale prevede la
costituzione presso la Direzione Scolastica
Regionale di un’apposita Commissione, che definisca la
corrispondenza tra servizi di insegnamento prestati nelle scuole
riconosciute dell’Unione Europea e quelli svolti nelle scuole italiane, ai
fini della distinzione tra servizi specifici e non specifici e
l’attribuzione del relativo punteggio, come previsto al punto B.3, lett.d)
della tabella di valutazione. La commissione sarà presieduta da un
Dirigente di codesti Uffici e composta da due docenti titolari della
disciplina di riferimento.
- Gli iscritti ai primi due anni del corso di laurea
in Scienze della formazione primaria e del
Diploma di Didattica della musica di durata quadriennale non dovranno
dichiarare i titoli valutabili, ma saranno inclusi nella graduatoria
provvisoria con punti 0,
in attesa di aggiornare la propria posizione nel
prossimo biennio 2009/2011
- L’allegato 4 del decreto dirigenziale. riproduce i
10 Diplomi di perfezionamento.
equiparati ai Dottorati di ricerca, già elencati nell’allegato 4 del
precedente D.D.G. 31 marzo 2005, integrati dall’ultimo in ordine di tempo,
dichiarato equipollente nel 2006.
Si ringrazia
per la collaborazione.
IL
DIRIGENTE
dr. Luigi Sebastiani
erosini/er