Ministero della Pubblica istruzione
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DIRETTIVA n. 24 |
Roma, 8 marzo 2007 |
VISTO il D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA l’O.M. n. 40 del 23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235,
concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle
istituzioni educative;
VISTO l’art. 1 sexies del D.L. 31.1.2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005, n. 43;
CONSIDERATO che, ai sensi del succitato art. 1 sexies
“a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi
di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti
vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza”;
VISTA la direttiva n. 25 prot. n. 291 del 2.3.2006
registrata alla Corte dei Conti il 20.3.2006, Reg. 1,
fg. 244, con la quale sono state definite le modalità
e i termini per l’attuazione del medesimo art. 1 sexies,
per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s.
2005/2006;
VISTO il C.C.N.L., comparto
Scuola, sottoscritto in data 24.7.2003;
VISTO il C.C.N.L., Area V – dirigenza scolastica,
sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare riferimento all’art. 19;
RITENUTA, pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione
al predetto art. 1 sexies per la conferma degli
incarichi conferiti nell’a.s. 2006/2007;
EMANA
la seguente direttiva per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.
Articolo 1
1.
In applicazione dell’art. 1 sexies del
D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella
Legge n. 43/2005, dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti
incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.
2.
La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno
scolastico 2007/2008 dalle disposizioni che seguono.
3.
Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono
pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali
mediante affissione all’Albo il 20 aprile 2007 e diramate a
mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.
Articolo 2
1.
Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti
sono confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo a
decorrere dal 1°.9.2007 dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto
nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere
dal 1°.9.2007 ai sensi dei commi 605 e 619 dell’art. 1 della legge n. 296 del
28.12.2006 (legge finanziaria 2007);
2.
Qualora si verifichi una riduzione dei
posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i
perdenti posto, al fine della conferma dell’incarico, possono essere assegnati
a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza
o, in mancanza, nell’ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro
settore formativo nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel
successivo art. 3, comma 2.
Articolo 3
1.
Il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo
delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla
situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
2.
Gli aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare
domanda, in carta semplice, all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio
scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in
qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 20
aprile al 20 maggio 2007. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito
nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005/2006, le sedi preferite e
le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati,
nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di
cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005.
Va altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere
prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno
scolastico 2006/2007, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra
sede. Gli interessati, qualora risultassero non
disponibili sedi nel settore formativo di appartenenza, devono, inoltre,
dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad altro
settore formativo per il quale gli stessi abbiano titolo. Analogamente devono
dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti
del medesimo o di altro settore formativo disponibili
in altra provincia della regione, nel caso di mancanza di sedi nella provincia
di appartenenza, indicando, nell’ordine, le province nell’ambito delle quali
gli stessi desiderino essere assegnati.
3.
Gli aspiranti che abbiano chiesto di
permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di
presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili,
rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la
graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno scolastico
2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel
medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.
4.
Successivamente si procede all’assegnazione della sede in
relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto
delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia
per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma
e sia nei confronti di coloro che desiderino essere
assegnati ad altra sede.
5.
Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di
riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato, acquisisce i
nominativi degli eventuali perdenti posto che abbiano dichiarato di voler
essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito
nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2005/2006 e le province per le
quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
6.
IL Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province
della Regione, convoca i perdenti posto e li invita a
scegliere, seguendo l’ ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie
province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
7.
Gli interessati che abbiano ottenuto
l’incarico negli anni precedenti al 2005/2006 possono presentare domanda, nei
termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio
conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza
relativa all’anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali titoli di
precedenza di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale
titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza,
le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma
dell’incarico.
La presente fase segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto
nell’anno scolastico 2006/2007.
8.
Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità
hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei
titoli di specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs.
n. 297/1994.
Articolo 4
1.
I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle
disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti
con incarico di reggenza.
La
presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione.
F.to IL
MINISTRO
Giuseppe Fioroni