
Ministero
della pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per
Ufficio Scolastico Provinciale di Siena
Prot.
12945 /Uff. Legale Siena
6 Dicembre 2007
AI
DIRIGENTI DI TUTTE LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
LORO
SEDI
ALL’UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEDE
OGGETTO:
Diritto di accesso agli atti amministrativi – nota esplicativa.
Premessa
La legge 241/90, ora modificata dalla
Legge 15/2005, stabilisce
come principio generale del procedimento amministrativo, in ottemperanza al
dettato costituzionale, il principio di trasparenza dell’azione
amministrativa. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi si
configura pertanto come realizzazione pratica di detto principio.
Indicazioni
Operative
Per poter accedere ai documenti amministrativi è sufficiente
avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Infatti, il diritto di accesso è comunque connesso ad esigenze di tutela
sostanziale del cittadino, e non puo’ ricondursi ad una mera volontà di
controllo della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. 184/2006,
che ha regolamentato le varie modalità di esercizio di questo diritto,
l’accesso agli atti puo’ essere esercitato in via informale o in via formale.
Nel primo caso la richiesta potrà essere immediatamente esaminata e si potrà
subito procedere all’esibizione del documento e/o all’estrazione di copia dello
stesso, nel caso in cui non insorgano perplessità sull’ammissibilità
dell’istanza (art.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta
giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente,
ovvero dalla ricezione della stessa in caso di trasmissione per posta o con altri mezzi.
Qualora l’istanza si presenti incompleta, priva degli
elementi necessari per il suo esame, oppure non risulti chiaro il concreto
interesse ad essa sotteso, l’Amministrazione dovrà richiedere, entro dieci
giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni. In questo caso, il
termine di trenta giorni resta sospeso e puo’ricominciare a decorrere dal
momento in cui vengono prodotte tali integrazioni.
Costi di riproduzione
Nel caso in cui il cittadino interessato richieda
esclusivamente la visione di documenti senza estrazione di copia, l’accesso è
gratuito.
Qualora invece sia richiesta l’estrazione di copia in
carta semplice dovranno essere corrisposti i costi di riproduzione in marche da
bollo (0,26 euro da una a due copie, 0,52 euro da tre a quattro copie e così di
seguito).
Altresì, se l’interessato richiede il documento in
copia conforme, dovrà corrispondere gli
importi stabiliti dalla vigente legge sull’imposta di bollo, oltre ai
sopradescritti costi di riproduzione.
Principio di salvaguardia
Il diritto di accesso è finalizzato al
soddisfacimento di uno specifico interesse relativo ad un procedimento
amministrativo.
Qualsiasi uso improprio della documentazione
conseguita, in violazione delle normative previste a tutela della privacy della
documentazione conseguita, comporta per la persona che abbia posto in essere
tale uso improprio, responsabilità che possono essere di tipo amministrativo,
civile, disciplinare ed anche penale.
enieri/er
f.to IL DIRIGENTE
Luigi
Sebastiani