Ministero della pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Scolastico Provinciale di Siena

 

 

Prot. 12945 /Uff. Legale                                                                 Siena 6 Dicembre 2007

 

 

 

 

                                                           AI DIRIGENTI DI TUTTE LE ISTITUZIONI

                                                           SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA

                                                                                              LORO SEDI

 

                                                           ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

                                                                                                 SEDE

 

OGGETTO: Diritto di accesso agli atti amministrativi – nota esplicativa.

 

 

           

Premessa

 

            La legge 241/90, ora modificata dalla Legge 15/2005, stabilisce come principio generale del procedimento amministrativo, in ottemperanza al dettato costituzionale, il principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi si configura pertanto come realizzazione pratica di detto principio.

 

Indicazioni Operative

 

Per poter accedere ai documenti amministrativi è sufficiente avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Infatti, il diritto di accesso è comunque connesso ad esigenze di tutela sostanziale del cittadino, e non puo’ ricondursi ad una mera volontà di controllo della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 184/2006, che ha regolamentato le varie modalità di esercizio di questo diritto, l’accesso agli atti puo’ essere esercitato in via informale o in via formale. Nel primo caso la richiesta potrà essere immediatamente esaminata e si potrà subito procedere all’esibizione del documento e/o all’estrazione di copia dello stesso, nel caso in cui non insorgano perplessità sull’ammissibilità dell’istanza (art. 24 L. 241/90) ovvero non si accerti l’esistenza di eventuali contro interessati. In questo secondo caso il cittadino dovrà produrre una richiesta formale (art. 6, comma 1 D.P.R. 184/06), da presentarsi con istanza in carta semplice all’ufficio di competenza, che rilascia apposita ricevuta.

 

 

 

 

Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente, ovvero dalla ricezione della stessa in caso di trasmissione per  posta o con altri mezzi.

Qualora l’istanza si presenti incompleta, priva degli elementi necessari per il suo esame, oppure non risulti chiaro il concreto interesse ad essa sotteso, l’Amministrazione dovrà richiedere, entro dieci giorni dalla presentazione, le necessarie integrazioni. In questo caso, il termine di trenta giorni resta sospeso e puo’ricominciare a decorrere dal momento in cui vengono prodotte tali integrazioni.

 

Costi di riproduzione

 

Nel caso in cui il cittadino interessato richieda esclusivamente la visione di documenti senza estrazione di copia, l’accesso è gratuito.

Qualora invece sia richiesta l’estrazione di copia in carta semplice dovranno essere corrisposti i costi di riproduzione in marche da bollo (0,26 euro da una a due copie, 0,52 euro da tre a quattro copie e così di seguito).

Altresì, se l’interessato richiede il documento in copia conforme, dovrà  corrispondere gli importi stabiliti dalla vigente legge sull’imposta di bollo, oltre ai sopradescritti costi di riproduzione.

Principio di salvaguardia

 

Il diritto di accesso è finalizzato al soddisfacimento di uno specifico interesse relativo ad un procedimento amministrativo.

Qualsiasi uso improprio della documentazione conseguita, in violazione delle normative previste a tutela della privacy della documentazione conseguita, comporta per la persona che abbia posto in essere tale uso improprio, responsabilità che possono essere di tipo amministrativo, civile,  disciplinare ed anche penale.

 

 

enieri/er

 

 

                                               f.to       IL DIRIGENTE

                                                           Luigi Sebastiani