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1)
Al titolo di studio
richiesto per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si
procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:
punti 12 più
punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 più
ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il
massimo dei voti La
votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere
rapportata su base 110. Nelle
graduatorie di scuola materna e elementare è assegnato un punteggio
ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della
formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea
costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest’ultimo
caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C). Ai
titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla
relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati
conseguiti. Nei
casi in cui il titolo d’accesso è costituito dal possesso di una
qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali si
attribuisce il punteggio minimo. Nei
casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso
di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli
professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il
punteggio minimo. Ai
titoli conseguiti all’estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai
titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la
dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione. Per
le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio
congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda
esclusivamente il titolo di studio principale mentre l’altro titolo
non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A)
né dei successivi punti della tabella di valutazione. B)
TITOLI SPECIFICI DI
ABILITAZIONE E IDONEITA’ 1)
Per il possesso
dell’abilitazione o dell’idoneità relativa alla classe di concorso
o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino
a un massimo di punti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in
considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato
incluso nella graduatoria generale di merito o nell’elenco degli
abilitati - i seguenti punti: punti
12 per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59 punti
15 per il punteggio da 60 a 65 punti
18 per il punteggio da 66 a 70 punti
21 per il punteggio da 71 a 75 punti
24 per il punteggio da 76 a 80 punti
27 per il punteggio da 81 a 85 punti
30 per il punteggio da 86 a 90 punti
33 per il punteggio da 91 a 95 punti
36 per il punteggio da 96 a 100 I
punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in
centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. E’
equiparata al superamento di concorso l’inclusione in terne di
concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si
valuta una sola abilitazione o idoneità. 2)
In aggiunta al punteggio
di cui al punto 1), se l’abilitazione o l’idoneità sono state
conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli
ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30. Parimenti
se l’abilitazione è stata
conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30. Il
punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola
volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli
sopra elencati. 3) Al titolo di formazione
professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea , ai fini
dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per
il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta
valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali
specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto,
non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi
delle restanti voci della presente tabella. C)
ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI 1)
Per altri titoli di studio
di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A);
per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami
anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi
di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati a sensi del
precedente punto B): punti 3 per ogni titolo,
fino a un massimo di punti 12 2)
Limitatamente ai concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare,
per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il
superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste
dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo,
tedesco): punti
6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12 La valutazione dei titoli di laurea di cui
al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi
del punto 1). D)
ALTRI TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI Per
ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono
attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti
12. 1)
Diplomi di
specializzazione conseguiti ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati
validi dall’articolo 325, comma 3,
del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.. 297 punti
3 2)
Dottorato di ricerca: punti
4
per ogni anno di durata legale del corso 3)
Per ogni diploma o
attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame
individuale finale, previsti dall’ordinamento universitario e
direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e
non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero
realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri
consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e
privati: punti
1, 5 per
ogni anno di durata legale del corso 4)
Per ogni borsa di studio
rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche punti
1,5 per
ogni anno di durata della borsa di studio I
punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente
previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo
i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento
dell’eventuale esame finale. E)
TITOLI DI SERVIZIO 1)
Prima fascia: servizio
specifico Per
lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla
graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato
rispettivamente in: a)
Scuole materne: statali,
delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento
e Bolzano, non statali autorizzate b)
Scuole elementari: statali
e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie c)
Scuole di istruzione
secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente
riconosciute d)
Istituzioni convittuali
statali per
ogni anno: punti 12 per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno
scolastico) 2)
Seconda fascia:
servizio non specifico Per
il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla
graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una
qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del
precedente punto 1): per
ogni anno: punti 6 per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico) 3)
Terza fascia: altre
attività di insegnamento Per
ogni altra attività d’insegnamento o comunque di natura prettamente
didattica svolta presso: a)
Scuole materne,
elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle
lettere a), b) e c) del precedente punto 1) b)
Istituti di istruzione
universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di
titoli aventi valore legale c)
Istituti superiori di
educazione fisica statali e pareggiati d)
Accademie e)
Conservatori f)
Scuole presso
amministrazioni statali g)
Scuole presso enti
pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni: punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno
scolastico) NOTE
AL PUNTO E)TITOLI DI SERVIZIO 1.
Ai fini
dell’applicazione della presente tabella il servizio valutabile è
quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi,
coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione,
anche ridotta. I periodi, invece, per i
quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza
assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato
amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il
periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì,
valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi
riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso
favorevole. 2.
Il servizio di
insegnamento nelle scuole italiane all’estero, con atto di nomina
dell’Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità
di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti
insegnamenti nel territorio nazionale. 3.
Il servizio di
insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di
valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle
medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali. 4.
Il servizio di
insegnamento effettuato all’estero nei corsi di lingua e cultura
italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come
servizio di seconda fascia. 5.
Il servizio di
insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e
croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la
prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa
con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda
fascia. 6.
Il servizio relativo
all’insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle
attività sostitutive dell’insegnamento della religione cattolica è
valutato come servizio di seconda fascia. 7.
Il servizio di
insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha
avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14
della legge. 8.
Il servizio conseguente a
nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di
insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina. 9.
I servizi di insegnamento
resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati
come servizi di terza fascia. 10.
Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come
servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del
titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso
all’insegnamento medesimo. Ferma
la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio
di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e
come servizio di seconda fascia in eventuali
altre graduatorie. Il
periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun
riferimento alle cadenze dell’anno scolastico. 11.
Il servizio di
insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è
valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente
alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per
l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio
medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre
graduatorie. 12.
Il servizio di
insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in
possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di
concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline
previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se
reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui
all’articolo 325 del Decreto Legislativo n. 297/94. 13.
I servizi di insegnamento
eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio -
nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono
valutabili come servizi di terza fascia. 14.
Il servizio prestato in
qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella
corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre
graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle
scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di
seconda fascia nella graduatoria di istitutore. 15.
Ove, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro,
per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di
insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del
punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli
insegnamenti coincidenti 16.
La valutazione di servizi
di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti
ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza
determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente. 17.
I servizi di insegnamento
relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza
in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come
servizi di seconda fascia. 18.
Qualora nel medesimo anno
scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della
tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni
differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno
scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il
servizio computato nella maniera più favorevole.
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